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Servitù di passaggio ed usucapione

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE - Sentenza 10 marzo 2011, n. 5733
 

Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

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INQUADRAMENTO OPERATORI CALL CENTER

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 14.04.2008, n. 9812

 

"E' considerato lavoro subordinato quello prestato dagli operatori di call-center che risultino assoggettati al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro rinvenibile nelle circostanze che tali lavoratori seguono le direttive impartite dall'azienda in relazione ad ogni telefonata da svolgere, prendendo nota dell'esito e del numero di telefonate, che osservano un preciso orario di lavoro e che utilizzano attrezzature e materiali di proprietà della società."


Cassazione Civile: risarcimento per danno da prestazione medica "di routine"
07-07-2011

da www.filodiritto.it 

 

La Terza sezione della Suprema Corte continua nella sua opera di definizione del danno non patrimoniale risarcibile.

Nella fattispecie, la Corte d'Appello di Bari aveva riconosciuto alla paziente il diritto al risarcimento del danno causato dal dentista nell'applicazione di una protesi dentaria con la tecnica dell'impiantologia.

Invano il professionista invoca la violazione dell'art. 1176 del Codice civile, sostenendo che la prestazione abbia implicato "problemi tecnici di speciale difficoltà" e che, di conseguenza, debba essere piuttosto applicabile l'articolo 2236 Codice civile, secondo cui il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

La Corte di Cassazione preliminarmente definisce l'intervento in questione come "di routine", specificando poi che a fronte di simili prestazioni "spetta al medico provare, il che non risulta essere avvenuto [...] la particolare complessità in concreto dell'evento stesso".

Infine specifica che, se è vero che la responsabilità professionale è più "leggera" quando il danno avviene nell'ambito di operazioni tecnicamente complesse, allo stesso tempo «la diligenza del medico nell'adempimento della sua prestazione professionale dev'essere valutata assumento a parametro la condotta del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. (da ultimo, Cass. 1 febbraio 2011, n. 2334)"

 


 
 

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