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Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734
 

Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

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RITARDATA CONSEGNA O SMARRIMENTO BAGAGLI

Tribunale di Roma, sez. IX, 1.06.2010.

 

 "Appare invece pacifico che il vettore aereo sia responsabile dei danni causati per lo smarrimento dei bagagli, anche se tale smarrimento sia solo temporaneo e i bagagli siano stati infine riconsegnati, ma con giorni di ritardo. La Convenzione di Montreal del 1999, richiamata dalle parti e cui aderisce la Compagnia Ib., espressamente prevede all'art. 22 comma 2 che in caso di perdita del bagaglio il danno risarcibile è limitato "alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio", importo che all'epoca corrispondente a circa Euro 1.167,00, secondo quanto indicato dagli attori e non contestato."


Cassazione Civile: onere di ripristino di lastrico-cortile per infiltrazioni
14-09-2011

da www.filodiritto.it 

 

In una controversia relativa alla determinazione della competenza e della ripartizione delle spese di ripristino di un lastrico-cortile di copertura di proprietà singolare, che vedeva come parti la società proprietaria del lastrico (convenuta), la proprietaria del box auto danneggiato da infiltrazioni di acqua piovana (attrice) e il Condominio (terzo chiamato), la Corte ha condannato la società al pagamento di dette spese mediante applicazione analogica dell'articolo 1125 del Codice Civile (e del principio ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositivo), "che stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute, in via generale, in parti uguali dai proprietari dei due piano l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto".

La Corte sostiene che nel caso in esame non è di ostacolo all'applicabilità di detto principio la circostanza che il lastrico di copertura è di proprietà singolare invece che condominiale: "se invero non può equipararsi, rispetto al Condominio, la situazione di un passaggio comune su bene di proprietà singolare a quella in cui il passaggio dei condomini sia derivato dalla natura condominiale del bene, ciò comporterà solo che non potrà porsi un problema di ripartizione delle spese a carico del Condominio", essendo equivalente la situazione del lastrico solare di proprietà ed uso singolari a quella in cui detta struttura sia di uso comune.

Applicando la citata norma le spese di manutenzione di una struttura complessa, quale il pavimento del piano superiore (e il lastrico-cortile), sono a carico di chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina la necessità di tale manutenzione e nel caso di specie della società proprietaria del lastrico-cortile, condannata pertanto ad eseguire le opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni e alla manutenzione del bene.

 


 
 

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