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Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

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RITARDATA CONSEGNA O SMARRIMENTO BAGAGLI

Tribunale di Roma, sez. IX, 1.06.2010.

 

 "Appare invece pacifico che il vettore aereo sia responsabile dei danni causati per lo smarrimento dei bagagli, anche se tale smarrimento sia solo temporaneo e i bagagli siano stati infine riconsegnati, ma con giorni di ritardo. La Convenzione di Montreal del 1999, richiamata dalle parti e cui aderisce la Compagnia Ib., espressamente prevede all'art. 22 comma 2 che in caso di perdita del bagaglio il danno risarcibile è limitato "alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio", importo che all'epoca corrispondente a circa Euro 1.167,00, secondo quanto indicato dagli attori e non contestato."


Cassazione Civile: forma scritta per la rinuncia alla servitù senza particolari formalità
27-05-2011

da www.filodiritto.it 

 

"Il requisito di forma scritta stabilito dall'articolo 1350, n. 5), Codice Civile per la rinuncia ad una servitù può essere integrato dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso, non essendo necessarie formule sacramentali o espressioni formali particolari, purché contenenti una chiara ed univoca espressione di volontà incompatibile con il mantenimento del predetto diritto reale. Pertanto, la rinuncia ad una servitù negativa può essere contenuta nell'istanza di concessione edilizia diretta all'esecuzione di opere che, realizzate, determinino il venir meno dell'utilitas da cui dipende l'esistenza della servitù stessa".

Il predetto importante principio è stato stabilito dalla Cassazione, in un caso relativo al diritto di "servitus inaedificandi", con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che nella sentenza poi cassata aveva invece giudicato che l'istanza di rilascio di concessione edilizia non era atto di per sé diretto ad incidere sulla servitù. Viceversa, secondo la Cassazione, "nella situazione fattuale accertata dal giudice di merito, l'istanza di concessione edilizia, ove riconducibile alla volontà di entrambi i proprietari dei fondi reciprocamente asserviti, costituisce atto che implica necessariamente la volontà di estinguere la servitù per mutua rinuncia".

 


 
 

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