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Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

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20-09-2011

Cassazione Civile: danno da illegittimo protesto

Corte di Cassazione - Sezione Civile, Sentenza 8 settembre 2011

 

da www.filodiritto.it 

In una causa relativa al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni subiti da una società per l'illegittimo protesto di titoli di credito (quattro assegni) emessi nei limiti dell'affidamento concesso dalla banca e prima che il rapporto di credito fosse risolto, la Corte ha escluso il diritto al risarcimento dei danni a favore della società ricorrente in quanto "la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo indizio in ordine alla esistenza di un pregiudizio alla reputazione .. non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno", per la quale il danneggiato è tenuto a dimostrare la gravità della lesione subita e la non futilità delle sue conseguenze, anche mediante presunzioni semplici (Cassazione 25 marco 2009, n. 7211, Sezioni unite sentenza n. 26972 del 2008).

Pertanto, diversamente da quanto affermato in passato dalla stessa Corte, la provata illegittimità del protesto e il potenziale pregiudizio derivante dall'iscrizione nel bollettino dei protesti non sono più di per sé la prova della lesione del diritto all'immagine.

Occorrerà pertanto "dimostrare che proprio il protesto (non dovuto) di quei quattro specifici assegni, in aggiunta al legittimo protesto degli altri, ha inciso negativamente in modo significativo sull'immagine e sulla reputazione della medesima società".


Cassazione Civile: per rilevare la violazione del rosso semaforico occorrono gli agenti

da www.filodiritto.com

La Cassazione ha ripercorso, confermandolo, il proprio orientamento in materia di rilevamento mediante il cosiddetto photored dell'infrazione al Codice della strada del passaggio con il rosso. 

Secondo la Cassazione "a prescindere dalla interpretazione da dare al decreto ministeriale 18 marzo 2004, con cui è stato approvato il documentatore fotografico di infrazione, in ordine allo scatto del fotogramma all'atto del superamento della linea di arresto - occorre rilevare che dagli atti di causa risulta pacificamente che nessun accertatore era presente sul posto e nessun agente era impegnato nel funzionamento dell'apparecchio fotodocumentatore".

"Questa Corte - con indirizzo costante (Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465; Sez. II, 11 gennaio 2008, n. 558) - ha precisato che, in tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica. Infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto. D'altra parte, l'istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato un incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.

 


 
 

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