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Servitù di passaggio ed usucapione

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE - Sentenza 10 marzo 2011, n. 5733
 

Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

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06-07-2011

- Cassazione Civile: responsabilità solidale dei soci di snc per debiti tributari

Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 10 giugno 2011, n.12779

 

da www.filodiritto.it 

 

In materia di responsabilità dei soci di una società di persone cancellata dal registro delle imprese, la Corte di Cassazione, su ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (quest'ultimo ritenuto inammisibile per la mancata partecipazione del Ministero al giudizio di appello), ha riconosciuto la responsabilità solidale dei soci sulla base del disposto dell'articolo 2312 del Codice Civile, "il quale, in tema di cancellazione delle società in nome collettivo dal registro delle imprese, prevede, al secondo comma, che dalla cancellazione della società i creditori sociali (quali l'Agenzia delle Entrate) che non sono soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi".

Infatti, continua la Corte, "in tale previsione va ravvisata una modifica del rapporto obbligatorio dal lato passivo, per la quale, pur se la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determina l'estinzione se e fino a quando permangono debiti sociali, all'obbligazione della società si aggiunge quella dei soci". Pertanto, ai creditori insoddisfatti è concessa la facoltà di scegliere se agire contro i soci o la società, non ancora estinta sulla base della disciplina applicabile al caso di specie, ovvero quella anteriore al Decreto Legislativo n. 6 del 2003, che, invece, ha collegato alla cancellazione della società (anche di persone) l'immediata estinzione della medesima.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo dei ricorrenti (soci responsabili).


Cassazione Civile: ancora sulla liquidazione del danno esistenziale

 

da www.filodiritto.com


La Corte di Cassazione ha ripercorso l'orientamento delle Sezioni Unite in materia di risarcimento del danno esistenziale, nell'ambito di un caso di grande interesse (trauma causato dall'avere improvvisamente scoperto di dover perdere il trattamento pensionistico e di dover lavorare per ulteriori dieci anni).

"Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ex purimis, Cass., SU n. 26972/2008, cit.), dal cui orientamento il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, hanno evidenziato che, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (come si verifica nel caso di specie, avendo il lavoratore, per conseguenza dell'illecita condotta perpetrata nei suoi confronti, riportato lesioni alla propria integrità psico-fisica), la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; più in particolare, sempre nella suddetta ipotesi, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato; tale pregiudizio, che può essere permanente o temporaneo (e tali circostanze devono essere tenute presenti in sede di liquidazione, mentre sono irrilevanti ai fini della risarcibilità), può inoltre sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali ed in quest'ultimo caso, tuttavia, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.

Infatti, sempre secondo le Sezioni Unite, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, ma, ove vengano lamentate degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente, con la conseguenza che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei suindicati termini, sovente liquidato in percentuale del primo, cosicché, esclusa la praticabilità di tale operazione, il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Parimenti possono costituire solo "voci" del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico il cosiddetto danno alla vita di relazione e i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione

 


 
 

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