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Cassazione Civile: delega del creditore per l'estinzione del pagamento

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 13 gennaio 2012, n.390
 

Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

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06-07-2011

- Cassazione Civile: responsabilità solidale dei soci di snc per debiti tributari

Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 10 giugno 2011, n.12779

 

da www.filodiritto.it 

 

In materia di responsabilità dei soci di una società di persone cancellata dal registro delle imprese, la Corte di Cassazione, su ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (quest'ultimo ritenuto inammisibile per la mancata partecipazione del Ministero al giudizio di appello), ha riconosciuto la responsabilità solidale dei soci sulla base del disposto dell'articolo 2312 del Codice Civile, "il quale, in tema di cancellazione delle società in nome collettivo dal registro delle imprese, prevede, al secondo comma, che dalla cancellazione della società i creditori sociali (quali l'Agenzia delle Entrate) che non sono soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi".

Infatti, continua la Corte, "in tale previsione va ravvisata una modifica del rapporto obbligatorio dal lato passivo, per la quale, pur se la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determina l'estinzione se e fino a quando permangono debiti sociali, all'obbligazione della società si aggiunge quella dei soci". Pertanto, ai creditori insoddisfatti è concessa la facoltà di scegliere se agire contro i soci o la società, non ancora estinta sulla base della disciplina applicabile al caso di specie, ovvero quella anteriore al Decreto Legislativo n. 6 del 2003, che, invece, ha collegato alla cancellazione della società (anche di persone) l'immediata estinzione della medesima.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo dei ricorrenti (soci responsabili).


Cassazione Civile: affitto d'azienda e limiti all'opposizione di terzo nel processo esecutivo
09-09-2011

da www.filodiritto.it 

 

Rovesciando la sentenza del Tribunale di Ivrea, la Corte di Cassazione, pur ritenendo meramente esemplificativa l'indicazione contenuta nell'articolo 619 c.p.c. (proprietà o altro diritto reale) e riconoscendo il principio generale per il quale la legittimazione a proporre l'opposizione di terzi nel processo esecutivo va estesa anche ai titolari di taluni particolari diritti di credito sui beni oggetto dell'esecuzione, ha escluso la legittimazione attiva all'opposizione in capo all'affittuario di un'azienda che comprendeva i beni mobili oggetto della procedura espropriativa azionata per il recupero di crediti fiscali e previdenziali.

La decisione, fondata sul principio riconosciuto dalla giurisprudenza in materia, per il quale con riferimento ai diritti di credito il criterio della prevalenza si integra con quello del rapporto diretto con la cosa, esclude la prevalenza del contratto di affitto d'azienda, in quanto identico, per i presupposti e gli elementi essenziali, alla locazione, titolo non idoneo a legittimare il diritto del terzo.

Pertanto, considerato quanto sopra, la Corte riconosce quale unica tutela del beneficiario dei beni mobili quella derivante dal rapporto contrattuale sottostante, tutela azionabile unicamente nei confronti del dante causa con le azioni concesse per la limitazione, compressione o la soppressione delle possibilità del godimento del bene oggetto dell'obbligazione assunta dalla sua sola controparte contrattuale.


 


 
 

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