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Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

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27-05-2011

Cassazione Civile: forma scritta per la rinuncia alla servitù senza particolari formalità

Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 12 maggio 2011, n. 10457

 

da www.filodiritto.it 

 

"Il requisito di forma scritta stabilito dall'articolo 1350, n. 5), Codice Civile per la rinuncia ad una servitù può essere integrato dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso, non essendo necessarie formule sacramentali o espressioni formali particolari, purché contenenti una chiara ed univoca espressione di volontà incompatibile con il mantenimento del predetto diritto reale. Pertanto, la rinuncia ad una servitù negativa può essere contenuta nell'istanza di concessione edilizia diretta all'esecuzione di opere che, realizzate, determinino il venir meno dell'utilitas da cui dipende l'esistenza della servitù stessa".

Il predetto importante principio è stato stabilito dalla Cassazione, in un caso relativo al diritto di "servitus inaedificandi", con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che nella sentenza poi cassata aveva invece giudicato che l'istanza di rilascio di concessione edilizia non era atto di per sé diretto ad incidere sulla servitù. Viceversa, secondo la Cassazione, "nella situazione fattuale accertata dal giudice di merito, l'istanza di concessione edilizia, ove riconducibile alla volontà di entrambi i proprietari dei fondi reciprocamente asserviti, costituisce atto che implica necessariamente la volontà di estinguere la servitù per mutua rinuncia".


Cassazione Civile: approvazione specifica delle clausole onerose

da www.filodiritto.com 

In materia di condizioni generali di contratto previste dall'articolo 1341 Codice Civile, la Cassazione ha cassato la sentenza del giudice di secondo grado sull'assunto che questo "si è limitato a osservare incidentalmente che le condizioni generali di contratto erano state «approvate espressamente ex art. 1341 c.c.»".

Ricordiamo che a norma del citato articolo: 1. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 2. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Tornando alla recente pronuncia, secondo la Cassazione "per consentire la verifica della correttezza in diritto della decisione, si sarebbe dovuto spiegare con quali modalità tale approvazione in fatto era avvenuta, dato che il ricorrente aveva contestato la sussistenza dei requisiti che unicamente avrebbero potuto portare a ritenere che essa fosse stata effettuata validamente, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in materia (v., tra le più recenti, Cass. 29 febbraio 2008 n. 5733): ulteriore e separata sottoscrizione specificamente riferita alle clausole vessatorie, previa loro opportuna evidenziazione mediante o la ritrascrizione integrale, o quanto meno un'elencazione contenente il richiamo al preciso contenuto di ognuna".

La Cassazione ha così confermato il proprio rigoroso orientamento che ha recentemente fissato

- con la sentenza 5733/2008, secondo cui "il richiamo cumulativo numerico di gran parte delle condizioni generali di contratto, non tutte costituenti clausole vessatorie, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la percezione delle stesse, non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto, nonostante la distinta sottoscrizione del contraente per adesione. Questo principio, già affermato più volte nel caso di sottoscrizione del contraente per adesione che riguardava in blocco tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse tutte le clausole contrattuali, senza distinzione tra clausole vessatorie e non (Cass. n. 18680/03; Cass. n. 2077/05; n. 13890/05) trova applicazione anche nel caso odierno, non sussistendo la specificità e separatezza imposte dall'art. 1341 c.c., allorchè la finalità di questa norma sia elusa mediante una tecnica redazionale non idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, in quanto insufficiente a porre in specifica e chiara evidenza le clausole oggetto di approvazione",

- con l'ordinanza 24262/2008 secondo cui: "Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al mero numero d'ordine è inidonea a determinare, ai sensi dell'articolo 1341, 2 comma, Codice Civile, l'efficacia della clausola vessatoria (rectius, onerosa) di deroga all'ordinaria competenza territoriale, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti dal predisponente chiaramente e autonomamente evidenziata, e dall'aderente specificamente ed autonomamente sottoscritta".

 


 
 

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