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Cassazione Civile: delega del creditore per l'estinzione del pagamento

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 13 gennaio 2012, n.390
 

Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

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CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 8 ottobre 2009, n.21388

 

"Nel caso del contratto di organizzazione di viaggio concluso dal viaggiatore, tramite un intermediario, sulla base di un programma proposto da un organizzatore, vengono in campo tre distinti rapporti". In particolare, secondo la Cassazione si tratta di: "Un primo rapporto di mandato, tra organizzatore di viaggi e intermediario, in base al quale il secondo colloca sul mercato i servizi offerti dal primo; un secondo rapporto di mandato, tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale questi raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori; un terzo rapporto, tra organizzatore di viaggi e viaggiatore, che deriva dal contratto concluso tra queste parti, attraverso l'intermediarlo".

La Cassazione ricorda che "il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario per il viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi. Per questo aspetto, il mandato che intercorre tra viaggiatore ed intermediario di viaggi, che operi concretamente come tale, facendo constare tale una qualità nei documenti di viaggio, produce gli effetti propri di un contratto concluso da mandatario munito di poteri di rappresentanza. Ciò non toglie che il viaggiatore sia tenuto a somministrare all'intermediario i mezzi necessari por l'esecuzione del mandato (art. 1719 codice civile), e perciò i fondi che, secondo il contratto di viaggio, il viaggiatore è tenuto a versare all'organizzatore, in anticipo rispetto all'inizio della esecuzione del contratto da parte dello stesso organizzatore. Questi fondi, d'altro canto, sono incassati dall'intermediario come mandatario dell'organizzatore e lo stesso è tenuto a trasferirglieli secondo le condizioni previste dal contratto di mandato che lega queste due parti. È su questi fondi che il viaggiatore subirà l'addebito degli indennizzi dovuti all'organizzatore, secondo le clausole del contratto di viaggio, nel caso che il viaggiatore receda dal contratto. La natura di mandato con rappresentanza, che nei sensi già visti è propria dell'incarico dato dal viaggiatore al proprio agente di viaggi, non è incompatibile - ed anzi ciò trova riscontro nell'art. 1719 codice civile - con l'assunzione da parte dell'agente ed in confronto dell'organizzatore di obblighi propri, per il pagamento del corrispettivo come delle penali previste in caso di annullamento, quando l'incarico per la conclusione del contratto di viaggio sia conferito dal viaggiatore ed accettato dall'agente senza che il viaggiatore anticipi all'agente i fondi; in particolare, quando la prenotazione sia accettata dall'agente a ridosso della data a partire dalla quale il viaggio dovrà avere inizio (Cass., 28 novembre 2002, n. 16868)".

In conclusione: "Lo specifico rapporto di mandato fra il tour, operator e l'agente di viaggio si evidenzia nel momento in cui il primo riceve dal viaggiatore il prezzo del pacchetto facendogli sottoscrivere il contratto di viaggio: l'agente infatti, in tale momento, da una parte assume le relative somme nel suo patrimonio e dall'altra parte le incassa come mandatario dell'organizzatore del viaggio, dal quale riceve le provvigioni, atteso che l'unico soggetto abilitato alla conclusione del contratto di viaggio con il consumatore è lo stesso organizzatore. Non può dunque ritenersi che il relativo pagamento sia stato effettuato da parte dei viaggiatori che hanno versato il relativo importo all'agenzia ma che l'agenzia doveva versare tali somme al tour operator, a conclusione del contratto di viaggio. In altri termini, l'obbligo di versare le somme riguardava da un lato l'organizzatore di viaggi che aveva venduto il pacchetto; dall'altra l'agenzia di viaggi".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 8 ottobre 2009, n.21388: Contratto di organizzazione di viaggio).

da www.filodiritto.com


Cassazione Civile: danno da illegittimo protesto
20-09-2011

da www.filodiritto.it 

In una causa relativa al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni subiti da una società per l'illegittimo protesto di titoli di credito (quattro assegni) emessi nei limiti dell'affidamento concesso dalla banca e prima che il rapporto di credito fosse risolto, la Corte ha escluso il diritto al risarcimento dei danni a favore della società ricorrente in quanto "la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo indizio in ordine alla esistenza di un pregiudizio alla reputazione .. non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno", per la quale il danneggiato è tenuto a dimostrare la gravità della lesione subita e la non futilità delle sue conseguenze, anche mediante presunzioni semplici (Cassazione 25 marco 2009, n. 7211, Sezioni unite sentenza n. 26972 del 2008).

Pertanto, diversamente da quanto affermato in passato dalla stessa Corte, la provata illegittimità del protesto e il potenziale pregiudizio derivante dall'iscrizione nel bollettino dei protesti non sono più di per sé la prova della lesione del diritto all'immagine.

Occorrerà pertanto "dimostrare che proprio il protesto (non dovuto) di quei quattro specifici assegni, in aggiunta al legittimo protesto degli altri, ha inciso negativamente in modo significativo sull'immagine e sulla reputazione della medesima società".

 


 
 

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