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DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

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13-11-2011

Cassazione Civile: è controversa l'applicazione della prescrizione nella Legge Pinto

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 17 novembre 2011, n.21380

 

da www.filodiritto.it 

 

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, ha rimesso al Primo Presidente della Cassazione la valutazione in ordine all'opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la questione, sulla quale ha rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, sui rapporti tra prescrizione e decadenza dell'azione per l'equa riparazione di cui all'articolo 4 della Legge Pinto (89/2001).

In particolare il punto controverso riguarda la decorrenza del termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale (sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza).

Con sentenza 20 dicembre 2009, n.27719 la Cassazione si è schierata a favore della non decorrenza del suddetto termine prima della scadenza del termine decadenziale, mentre con sentenza 24 febbraio 2010, n.4525 la Cassazione ha assunto un orientamento opposto, stabilendo che: "la vicenda estintiva matura nel tempo e per effetto del proseguire del processo e del verificarsi dei pregiudizi per i soggetti legittimati a chiedere l'indennizzo, per cui all'attore compete ogni danno dal momento degli eventi lesivi che si susseguono a decorrere dal decimo anno anteriore alla domanda, salvo che questa sia stata proposta oltre il termine di sei mesi di cui all'ultimo inciso dell'articolo 4 della legge 89/2001".


Cassazione Civile: risarcimento per danno da prestazione medica "di routine"
07-07-2011

da www.filodiritto.it 

 

La Terza sezione della Suprema Corte continua nella sua opera di definizione del danno non patrimoniale risarcibile.

Nella fattispecie, la Corte d'Appello di Bari aveva riconosciuto alla paziente il diritto al risarcimento del danno causato dal dentista nell'applicazione di una protesi dentaria con la tecnica dell'impiantologia.

Invano il professionista invoca la violazione dell'art. 1176 del Codice civile, sostenendo che la prestazione abbia implicato "problemi tecnici di speciale difficoltà" e che, di conseguenza, debba essere piuttosto applicabile l'articolo 2236 Codice civile, secondo cui il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

La Corte di Cassazione preliminarmente definisce l'intervento in questione come "di routine", specificando poi che a fronte di simili prestazioni "spetta al medico provare, il che non risulta essere avvenuto [...] la particolare complessità in concreto dell'evento stesso".

Infine specifica che, se è vero che la responsabilità professionale è più "leggera" quando il danno avviene nell'ambito di operazioni tecnicamente complesse, allo stesso tempo «la diligenza del medico nell'adempimento della sua prestazione professionale dev'essere valutata assumento a parametro la condotta del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. (da ultimo, Cass. 1 febbraio 2011, n. 2334)"

 


 
 

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