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Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734
 

Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

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14-09-2011

Cassazione Civile: onere di ripristino di lastrico-cortile per infiltrazioni

Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 19 luglio 2011, n.15841

 

da www.filodiritto.it 

 

In una controversia relativa alla determinazione della competenza e della ripartizione delle spese di ripristino di un lastrico-cortile di copertura di proprietà singolare, che vedeva come parti la società proprietaria del lastrico (convenuta), la proprietaria del box auto danneggiato da infiltrazioni di acqua piovana (attrice) e il Condominio (terzo chiamato), la Corte ha condannato la società al pagamento di dette spese mediante applicazione analogica dell'articolo 1125 del Codice Civile (e del principio ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositivo), "che stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute, in via generale, in parti uguali dai proprietari dei due piano l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto".

La Corte sostiene che nel caso in esame non è di ostacolo all'applicabilità di detto principio la circostanza che il lastrico di copertura è di proprietà singolare invece che condominiale: "se invero non può equipararsi, rispetto al Condominio, la situazione di un passaggio comune su bene di proprietà singolare a quella in cui il passaggio dei condomini sia derivato dalla natura condominiale del bene, ciò comporterà solo che non potrà porsi un problema di ripartizione delle spese a carico del Condominio", essendo equivalente la situazione del lastrico solare di proprietà ed uso singolari a quella in cui detta struttura sia di uso comune.

Applicando la citata norma le spese di manutenzione di una struttura complessa, quale il pavimento del piano superiore (e il lastrico-cortile), sono a carico di chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina la necessità di tale manutenzione e nel caso di specie della società proprietaria del lastrico-cortile, condannata pertanto ad eseguire le opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni e alla manutenzione del bene.


Cassazione Civile: crediti derivanti dal rapporto di agenzia pignorabili nei limiti del quinto
23-01-2012

da www.filodiritto.it 

 

"In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004 ed 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti del quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.".

Lo ha stabilito la Cassazione, che ha rigettato il ricorso dei creditori e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Milano.

 


 
 

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