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Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

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DIVISIONE EREDITARIA

Cass. civ. Sez. II, 28.10.2009, n. 22857

 

"In tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato nell'art. 720 cod. civ., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata.". Cass. civ. Sez. II, 28-10-2009, n. 22857 (In senso conforme Cass. Civ. n. 11641 del 13.05.2010; Cass. Civ. n. 24053 del 25.09.2008, Cass. Civ. n. 3646 del 16.02.2007).


Cassazione SU Civili: no all'iscrizione ipotecaria per credito inferiore a 8000 euro
01-03-2010


da www.filodiritto.com


Le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per un importo inferiore ad ottomila Euro.

La vicenda riguarda un cittadino di Castellammare di Stabia il quale si era visto iscrivere ipoteca da Gest-line (ora Equitalia Polis S.p.a.) per un presunto credito di natura sconosciuta e per una cartella mai notificata ammontante ad appena 916,93 Euro ed aveva proposto opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice di Pace di Castellammare di Stabia che l'aveva accolta con sentenza n.3770/2007. Equitalia aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna sostenendo la natura tributaria del credito e comunque la legittimità dell'iscrizione ipotecaria anche per cifra inferiore.

La Corte di Cassazione, nel rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha ribadito la violazione dell'art.77 del DPR n.602/73 ritenendo il limite di ottomila Euro applicabile non solo all'avvio della espropriazione ipotecaria ma anche alla mera iscrizione ipotecaria la quale soggiace allo stesso limite, essendo "un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare". In conseguenza del rigetto del ricorso Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 2700,00.

La Cassazione ha ricordato che "al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art.86 del DPR n.602/73 anche quelle in tema di iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento di imposte o tasse", mentre nel caso di specie era stata utilizzata l'espressione "totale tributi/entrate, che per la sua equivocità non è assolutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata" e non emergevano "elementi a favore della natura tributaria del credito".

 


 
 

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