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Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

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26-04-2010

Cassazione SU Civili: comunicazione impugnazione del licenziamento via posta

Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 14 aprile 2010, n.8830

 

da www.filodiritto.com

"L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge 604 del 1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte Costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto articolo 6, al lavoratore sia rimessa la scelta tra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (articoli 4 e 36 Costituzione), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti".

 


Cassazione Civile: onere di ripristino di lastrico-cortile per infiltrazioni
14-09-2011

da www.filodiritto.it 

 

In una controversia relativa alla determinazione della competenza e della ripartizione delle spese di ripristino di un lastrico-cortile di copertura di proprietà singolare, che vedeva come parti la società proprietaria del lastrico (convenuta), la proprietaria del box auto danneggiato da infiltrazioni di acqua piovana (attrice) e il Condominio (terzo chiamato), la Corte ha condannato la società al pagamento di dette spese mediante applicazione analogica dell'articolo 1125 del Codice Civile (e del principio ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositivo), "che stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute, in via generale, in parti uguali dai proprietari dei due piano l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto".

La Corte sostiene che nel caso in esame non è di ostacolo all'applicabilità di detto principio la circostanza che il lastrico di copertura è di proprietà singolare invece che condominiale: "se invero non può equipararsi, rispetto al Condominio, la situazione di un passaggio comune su bene di proprietà singolare a quella in cui il passaggio dei condomini sia derivato dalla natura condominiale del bene, ciò comporterà solo che non potrà porsi un problema di ripartizione delle spese a carico del Condominio", essendo equivalente la situazione del lastrico solare di proprietà ed uso singolari a quella in cui detta struttura sia di uso comune.

Applicando la citata norma le spese di manutenzione di una struttura complessa, quale il pavimento del piano superiore (e il lastrico-cortile), sono a carico di chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina la necessità di tale manutenzione e nel caso di specie della società proprietaria del lastrico-cortile, condannata pertanto ad eseguire le opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni e alla manutenzione del bene.

 


 
 

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