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DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

Cassazione Civile: delega del creditore per l'estinzione del pagamento

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 13 gennaio 2012, n.390
 

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Principi guida su anatocismo, commissione massimo scoperto, uso piazza.

Tribunale Civile di Brescia - Seconda Sezione Civile, Dott.ssa Lucia Cannella, Sentenza 18 gennaio 2010, n.124

 

da www.filodiritto.com 

 

Il Tribunale di Brescia ha fornito delle linee guida per l'interpretazione delle condizioni economiche del contratto di conto corrente bancario, soffermandosi su questioni quali: il a dies a quo per la decorrenza della prescrizione decennale, la nullità degli interessi uso piazza, la sostituzione del tasso legale ex articolo 1284 Codice Civile, la nullità dell'anatocismo trimestrale, la non sostituibilità con quello annuale, l'invalidità delle CMS e delle valute ove non siano specificatamente determinate.

Quanto all'anatocismo, il Giudice del Tribunale ha affermato che:

"La nullità della clausola di anatocismo trimestrale comporta la nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c. ma non dell'intero contratto. Affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le medesime. Ovviamente la problematica della nullità della clausola anatocistica, come sopra visto, non riguarda i contratti bancari stipulati dopo il 22 aprile 2000 (art. 25 d. lgs. 342/1999) in relazione ai quali è valida la clausola che prevede l'anatocismo sugli interessi debitori purché con periodicità identica a quella degli interessi creditori. Per i contratti stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000, invece, l'anatocismo deve ritenersi valido se decorrente dal giorno l luglio 2000 previo adeguamento delle disposizioni alla reciprocità dell'anatocismo tra interessi debitori e creditori".

Quanto all'uso piazza, secondo il Tribunale:

"con riguardo ai contratti stipulati in data anteriore al 9 luglio 1992 si osserva che lo ius superveniens, pur non influendo sulla validità delle clausole inserite in tali negozi, tuttavia impedisce la produzione di ulteriori effetti con essi contrastanti sicché il divieto di rinvio agli usi di cui alla 1. 17.2.1992 n. 154 ancorché non comporti la sopravvenuta nullità della clausola interessi uso piazza impedisce la produzione di ulteriori effetti giuridici nel senso che dalla sua entrata in vigere potrà essere pretesa ex art. 1284 c.c. la sola applicazione del tasso legale di interesse. Ne consegue che, in ogni caso, la conclusione è unica: nullità della clausole in esame per tutti i contratti che le prevedono. La conseguenza di tale nullità è l'applicazione degli interessi legali ex art. 1284 c.c ult. comma in quanto la non debenza di alcun interesse è prevista solo dall'art. 1815 c.c. in caso dì interessi usurari".

Tra le altre questioni esaminate, ricordiamo le seguenti:

- "Per quanto attiene alla mancata contestazione degli estratti conto da parte del cliente la giurisprudenza - sia di merito che di legittimità - ha stabilito, con motivazione convincente e condivisa da questo Tribunale, che essa rileva solo ai fini del riconoscimento dei movimenti ivi documentati senza comportare alcun riconoscimento in ordine alla validità dei rapporti sostanziali a fondamento delle operazioni compiute".

- "la commissione di massimo scoperto laddove il conto corrente sia collegato ad un'apertura di credito non partecipa della natura degli interessi, sicché alla stessa non può applicarsi il divieto anatocistico relativo ai soli interessi e dovrà calcolarsi solo alla chiusura definitiva del conto sempre che sia stata determinata specificamente e per iscritto. ... Laddove, invece, il conto corrente non sia abbinato ad un'apertura di credito allora la commissione deve ritenersi abbia natura di accessorio che si aggiunge agli interessi passivi e ripete dai medesimi la natura cosicché la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale della commissione deve considerarsi nulla alla luce di quanto sopra detto".


Cassazione Civile: risarcimento del danno futuro di soggetto non produttivo di reddito

da http://www.filodiritto.com

 

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla risarcibilità e sulle modalità di liquidazione del danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovane (o giovanissima) età.

La Corte afferma innanzitutto che "è indubbia la validità generale (e quindi anche nelle fattispecie come quella in esame) del principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e del principio secondo cui (ex art. 1226 cod. civ.) è consentita la liquidazione equitativa del danno solo se quest'ultimo è provato (o non è contestato) nella sua esistenza e non dimostrabile, se non con grande difficoltà, nel suo preciso ammontare".

Secondo la Corte "il modo con cui tali due principi sono stati applicati ha talora condotto a rendere in sostanza la liquidabilità del danno in questione meramente teorica ma non concretamente realizzabile in pratica", e aggiunge "È in realtà ovvio che è (quasi) sempre impossibile dare la prova rigorosa, precisa ed incontestabile di un danno futuro; infatti, persino se il danneggiato produceva un reddito al momento del sinistro, l'evoluzione successiva della sua capacità di produrlo (ovviamente nell'eventualità che il sinistro medesimo non si fosse verificato) può essere oggetto solo di un giudizio prognostico meramente probabilistico (potrebbe infatti persino accadere che in concreto tale capacità venga successivamente a mancare) basato su presunzioni; la più importante e basilare delle quali è certamente costituita dall'entità del reddito già prodotto. È palese che tale impossibilità è ancora più evidente nell'ipotesi di danneggiato che al momento del sinistro non produceva reddito, in quanto in tal caso viene meno pure quell'elemento presuntivo che è costituito dall'entità del reddito già prodotto".

Tuttavia, "Ciò non significa però che tale danneggiato debba sempre e comunque restare privato (applicando un errato "rigore" interpretativo che porterebbe in concreto ad escludere sempre la liquidabilità in questione) del risarcimento del danno patrimoniale; che ben può essere liquidato invece in base ad una corretta interpretazione della normativa in questione (in particolare in tema di presunzioni). Va precisato a questo punto che è nell'ordine naturale delle cose che un soggetto ancora in età scolastica, qualora non abbia particolari deficienze, in futuro produrrà un reddito. Si potrà discutere in ordine all'entità di tale presumibile reddito futuro in relazione agli elementi prognostici offerti, con riferimento allo specifico soggetto in questione, dalle risultanze processuali della particolare causa di cui si tratta".

La Cassazione ha così elaborato questo principio di diritto (nel solco di un ormai consolidato filone interpretativo): "In tema di risarcimento di danno patrimoniale subito da una persona minore o comunque in età giovanile, qualora sia accertata non una "micro permanente" ma una percentuale superiore di invalidità permanente, la mera circostanza che il soggetto danneggiato, all'epoca dell'incidente, non avesse una specifica capacità professionale e non svolgesse attività lavorativa non autorizza ad escludere un danno futuro solo sulla base di ciò e senza ulteriori indagini. Al contrario il Giudice, con giudizio prognostico fondato su basi probabilistiche, deve valutare se ed in che misura i postumi permanenti ridurranno la futura capacità di guadagno di detta persona, tenendo conto in primo luogo della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e qualità dei postumi stessi, dell'orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attività redditizia, degli studi da lui portati a termine, dell'educazione ricevuta dalla famiglia nonché delle presumibili opportunità di lavoro che si presenteranno al danneggiato anche in relazione al prevedibile futuro mercato del lavoro; ed in secondo luogo della posizione sociale ed economica di quest'ultima; nonché di ogni altra circostanza rilevante (ferma restando la possibilità per colui che è chiamato a rispondere di dette lesioni di dimostrare che il minore, da quel particolare tipo di invalidità, non risentirà alcun danno o risentirà danni minori rispetto a quelli prospettati). In assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, in mancanza della possibilità di ricorrere alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale. La scelta tra l'uno o l'altro tipo di liquidazione costituisce un giudizio tipicamente di merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, 30 settembre 2009, n.20943: Risarcimento danno futuro del giovane).

 

 


 
 

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