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DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

Servitù di passaggio ed usucapione

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE - Sentenza 10 marzo 2011, n. 5733
 

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SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI

Tribunale di Brindisi del 20.07.1999

 

 

"... è di tutta evidenza come una segnalazione erronea e la mancata rettifica e/o aggiornamento dei dati riguardanti il soggetto censito alla dei rischi, possa determinare - come giustamente sottolineato - una lesione del diritto d'impresa, potendo creare difficoltà insormontabili all'imprenditore che voglia accedere al credito istitutorio o al credito al consumo o potendo determinare la revoca di quello già concesso. In un sistema informativo generalizzato, infatti, teso proprio a consentire a tutti gli aderenti al circuito creditizio la possibilità di valutare i rischi dell'affidamento richiesto, l'eventuale segnalazione di una posizione di rischio, con connessa rilevante difficoltà di andare a verificare le effettive cause, comporta, o comunque può comportare, un effetto a catena di mancati affidamenti o peggio, di revoca di quelli già concessi." 

 


Cassazione Civile: per rilevare la violazione del rosso semaforico occorrono gli agenti

da www.filodiritto.com

La Cassazione ha ripercorso, confermandolo, il proprio orientamento in materia di rilevamento mediante il cosiddetto photored dell'infrazione al Codice della strada del passaggio con il rosso. 

Secondo la Cassazione "a prescindere dalla interpretazione da dare al decreto ministeriale 18 marzo 2004, con cui è stato approvato il documentatore fotografico di infrazione, in ordine allo scatto del fotogramma all'atto del superamento della linea di arresto - occorre rilevare che dagli atti di causa risulta pacificamente che nessun accertatore era presente sul posto e nessun agente era impegnato nel funzionamento dell'apparecchio fotodocumentatore".

"Questa Corte - con indirizzo costante (Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465; Sez. II, 11 gennaio 2008, n. 558) - ha precisato che, in tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica. Infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto. D'altra parte, l'istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato un incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.

 


 
 

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