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DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

Servitù di passaggio ed usucapione

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE - Sentenza 10 marzo 2011, n. 5733
 

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31-01-2012

Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563

 

da www.filodiritto.it 

 

In caso di incidente sul lavoro che, nel caso di specie, ha provocato la morte del lavoratore (precipitato dall'alto della copertura di un fabbricato adibito a magazzino garage), verificatosi nel corso di un contratto di prestazione d'opera, non scatta automaticamente la responsabilità del committente.

La Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia dei giudici d'appello che avevano confermato il giudizio di responsabilità dei committenti in ordine al reato di omicidio colposo, per avere omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale del prestatore d'opera, di non avere fornito al medesimo dettagliate informazioni sui rischi connessi alla precarietà della copertura e di non avere predisposto idonei parapetti atti ad impedire la caduta dall'alto.

Sul piano generale, la Cassazione, dopo aver ricordato che "La responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il d.lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora trasfuso sostanzialmente nel d.lgs. n. 81 del 2008, art. 26)", ha precisato che "con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, come nel caso in esame, è, pertanto vero che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo. È, però, altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori".

In particolare, "vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire (diverso, in particolare, è il caso in cui il committente dia in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare, da quello dei lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, come nel caso in esame); i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera; nonché la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (v. in tal senso, Sezione IV, 8 aprile 2010, n. 150811)".

In sostanza, nel caso di specie, "è mancato, da parte della Corte territoriale, un approfondito e specifico esame proprio su circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa nella condotta dei committenti, in relazione ai principi di diritto appena ricordati: 1) nulla è stato detto in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del prestatore d'opera, circostanza questa che, se accertata, rileverebbe in relazione al profilo di colpa concernente la "culpa in eligendo"; 2) neppure risulta se, ed eventualmente in quali termini, vi sia stata concreta ingerenza da parte dei committenti nell'esecuzione dei lavori".


Cassazione Civile: risarcimento vacanza rovinata (spiaggia sporca e mare inquinato)
16-03-2010

http://www.filodiritto.com/

 


Vediamo la vicenda, risalente all'agosto del 1999, come riportata dalla Cassazione: "gli attori esponevano di avere acquistato un "pacchetto turistico" offerto da un noto tour operator presso  un'agenzia di viaggi, avente ad oggetto il trasferimento aereo e l'alloggiamento presso un club a Creta, le fotografie del quale, pubblicate sul depliant, riproducevano una bella spiaggia antistante l'albergo ed un bel mare. Invece, giunti sul posto, avevano constatato che la spiaggia era sporca ed il mare diffusamente inquinato da idrocarburi".

Il Tribunale respinge la richiesta di risarcimento dei danni che invece è accolta dalla Corte d'appello, secondo cui: "con l'offerta del pacchetto turistico in esame, la società convenuta ha assunto l'obbligo di consentire agli acquirenti la fruizione di una spiaggia attrezzata e pulita e di un mare effettivamente balneabile, caratteristiche queste diffusamente evidenziate nel depliant illustrativo, che costituisce parte integrante dell'offerta contrattuale... per contro, quel mare e quella spiaggia si sono rivelati in condizioni di inaccettabile sporcizia e disordine... né, del resto, il tour operator può invocare rispetto a tale situazione un esonero di responsabilità, non avendo essa provato che le scadenti condizioni dei luoghi rispetto a quanto pubblicizzato ed offerto derivassero da caso fortuito o forza maggiore e non piuttosto da incuria o insufficiente manutenzione degli stessi (fattori, questi, di cui il venditore del pacchetto turistico deve comunque rispondere nei confronti del cliente)".

La Corte di Cassazione ha innanzitutto rilevato che al caso di specie è applicabile la disciplina di cui al Decreto Legislativo 111/1995 e non quella di cui al Codice del consumo. In particolare, l'articolo 14 del suddetto decreto a norma del quale "in caso di mancato od inesatto inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsabilità, salvo prova di impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile); con l'ulteriore previsione che l'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è "comunque" tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

Secondo la Cassazione, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione della predetta norma, "là dove, dapprima ha ritenuto, il tour operator, quale organizzatore del viaggio, responsabile dell'inadempimento in questione nei confronti degli odierni resistenti sulla base della non corrispondenza tra quanto "promesso" (rectius: contrattualmente pattuito in relazione al livello qualitativo dell'originaria offerta di viaggio "tutto compreso", come risultante da un depliant illustrativo da ritenersi parte integrante del contratto stesso) e quanto realmente "prestato" in sede di adempimento e là dove, in seguito, ha rilevato che lo stesso tour operator non avesse adempiuto l'onere probatorio a suo carico (avente ad oggetto un'eventuale impossibilità della prestazione ad essa non addebitabile)".

In conclusione, la Cassazione statuisce che: "con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno "esattamente" adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex. art. 1176 1° comma c.c. (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile".

Ricordiamo che dal 2005 alla fattispecie in esame è applicabile l'articolo Articolo 93 (Mancato o inesatto adempimento) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 206/2005), a norma del quale "1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento é stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi é comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

Sul contratto di organizzazione di viaggio ricordiamo la recente Sentenza 8 ottobre 2009, n. 21388.- 

 


 
 

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