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Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

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13-11-2011

Cassazione Civile: è controversa l'applicazione della prescrizione nella Legge Pinto

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 17 novembre 2011, n.21380

 

da www.filodiritto.it 

 

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, ha rimesso al Primo Presidente della Cassazione la valutazione in ordine all'opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la questione, sulla quale ha rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, sui rapporti tra prescrizione e decadenza dell'azione per l'equa riparazione di cui all'articolo 4 della Legge Pinto (89/2001).

In particolare il punto controverso riguarda la decorrenza del termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale (sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza).

Con sentenza 20 dicembre 2009, n.27719 la Cassazione si è schierata a favore della non decorrenza del suddetto termine prima della scadenza del termine decadenziale, mentre con sentenza 24 febbraio 2010, n.4525 la Cassazione ha assunto un orientamento opposto, stabilendo che: "la vicenda estintiva matura nel tempo e per effetto del proseguire del processo e del verificarsi dei pregiudizi per i soggetti legittimati a chiedere l'indennizzo, per cui all'attore compete ogni danno dal momento degli eventi lesivi che si susseguono a decorrere dal decimo anno anteriore alla domanda, salvo che questa sia stata proposta oltre il termine di sei mesi di cui all'ultimo inciso dell'articolo 4 della legge 89/2001".


Tribunale Torre Annunziata: consumatori, denuncia dei vizi della cosa acquistata

In tema di diritti del consumatore, la domanda intesa ad ottenere l'accertamento nella cosa compravenduta della sussistenza di vizi, che determinino l'obbligo del venditore al ripristino della conformità del bene ovvero alla riduzione del prezzo, deve essere rigettata nell'ipotesi in cui la denuncia delle difformità non precisi l'epoca della scoperta delle stesse.

È quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 19.06.2009.

La suddetta sentenza ha affermato il richiamato principio, sulla base di un'attenta interpretazione dell'art. 132 comma 2 del Codice del consumo, a norma del quale "il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto".

La tempestività della denuncia nel caso di specie si configura quale condizione per la valida proposizione dell'azione ex art. 130 C. d. c., in virtù della quale il consumatore, in caso di difetto di conformità del bene consegnato rispetto a quello descritto nel contratto di vendita, può richiedere "il ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (...), ovvero una riduzione adeguata del prezzo o (...) la risoluzione del contratto".

L'impossibilità di desumere - seppure sulla base di elementi presuntivi, che il consumatore avrebbe potuto offrire anche in sede di formulazione delle istanze istruttorie - l'epoca in cui si sono manifestati i pretesi vizi, cagiona la decadenza dalla proposta azione, alla quale consegue il rigetto della domanda.

A tal fine la richiamata sentenza precisa che "sarebbe stato onere dell'attrice provare la tempestività della denuncia stessa" (pag. 5, cit.); mancando tale prova non può desumersi con certezza la distanza temporale tra le denunce e la scoperta del vizio stesso (ibidem).

La richiamata pronuncia si collega idealmente a quella giurisprudenza di merito che ha contribuito a delineare i contenuti che la denuncia dovrebbe avere per rivestire piena efficacia nei confronti del venditore (o del produttore).

Oltre alla precisazione del tempo di insorgenza dei vizi la stessa dovrebbe caratterizzarsi per una esposizione chiara delle doglianze, atteso che "ai fini della contestazione dei vizi della cosa venduta, non può considerarsi valida la denuncia caratterizzata da una estrema genericità delle contestazioni, prive di qualsiasi concreto riferimento alla tipologia e alla natura delle difformità" (Trib. Monza, 20-03-2007). Un altro orientamento di merito ha puntualizzato che in tema di azione di garanzia per i vizi della cosa venduta "anche se la denuncia ex art. 1495 c.c. non richiede una forma o un contenuto particolari, essa deve pur sempre consistere in un atto (...) che sia idoneo a manifestare l'intento del primo di valersi della garanzia ed a mettere il venditore in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza" (App. Roma Sez. II, 27-10-2005). Ciò anche a tutela della parte venditrice perché "la denuncia dei vizi della cosa venduta (...) oltre allo scopo di far conoscere i vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche quello di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, anche nell'interesse del venditore ai fini della sua eventuale rivalsa verso il proprio fornitore" (Trib. Roma Sez. III, 24-01-2008).

La sentenza infine si segnala inoltre per aver ribadito in premessa il principio della competenza territoriale esclusiva del luogo di residenza o domicilio del consumatore nelle controversie tra consumatore e professionista, nel caso in cui non venga sollevata un'eccezione di incompetenza territoriale a favore di altro foro, ma di diversa sezione distaccata afferente la sede centrale del Tribunale (nella specie: il convenuto aveva eccepito la competenza funzionale della Sezione distaccata di Castellammare di Stabia del Tribunale di Torre Annunziata - foro del convenuto - rispetto al Tribunale di Torre Annunziata adito dal consumatore).

(Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Seconda Civile, G. U. Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi, Sentenza 19 giugno 2009).

da http://www.filodiritto.com


 

 


 
 

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