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Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

Servitù di passaggio ed usucapione

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE - Sentenza 10 marzo 2011, n. 5733
 

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15-05-2011

- Cassazione Civile: il sequestro preventivo di bene cointestato richiede motivazione analitica

Corte di Cassazione, Sentenza 11 maggio 2011, n.18527

 

da www.filodiritto.it 

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio per vizio di motivazione l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame, confermava un decreto di sequestro preventivo per equivalente ex articolo 322 ter c.p.c. di un bene immobile in comunione tra l'indagato e il coniuge. La citata sentenza della Cassazione è stata emessa a seguito del ricorso presentato dal coniuge per vizio di motivazione ed illogicità dell'ordinanza, con il quale denunciava il trasferimento, in data antecedente al sequestro, della proprietà dell'immobile in un fondo patrimoniale a garanzia dei bisogni della famiglia, con contestuale trasferimento della parte di proprietà dell'indagato (50%) a favore del coniuge ricorrente.

La Cassazione, pur condividendo "il ragionamento seguito dal Tribunale laddove ha condivisibilmente ritenuto assoggettabili a sequestro preventivo, in vista della confisca per equivalente, beni cointestati con terzi estranei, ma comunque nella disponibilità dell'indagato ... in aderenza al principio secondo il quale la previsione di cui all'art. 322 ter c.p.p. consente che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondete a quello che avrebbe dovuto costituire oggetto della confisca, senza che valgano in contrario eventuali presunzioni o vincoli regolanti i rapporti interni tra creditori e debitori solidali", nel caso di specie, ha ritenuto la sentenza non adeguatamente motivata sotto "il profilo della disponibilità del bene in capo all'indagato, dato per dimostrato sulla base della sola circostanza della cointestazione in parti uguali (50%) del bene medesimo tra l'indagato ed il coniuge". Proprio la destinazione del bene al fondo patrimoniale, secondo la Cassazione, determina la necessità di motivare analiticamente la decisione in merito alla disponibilità del bene in capo all'indagato. Circostanza sulla quale il Tribunale non si era pronunciato. Al termine dell'udienza camerale, la Corte di Cassazione ha rinviato la causa al Tribunale di Roma per il riesame delle circostanze contestate, della regolarità dell'atto di cessione intervenuto tra i coniugi e della disponibilità effettiva del bene in capo all'indagato, alla luce degli elementi emersi nel corso dei giudizi.

Ricordiamo, per completezza, che con la costituzione di un fondo patrimoniale ex articolo 167 del Codice Civile, entrambi i coniugi o solo uno di essi, o terzi, possono vincolare, per atto pubblico, determinati beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Pertanto, i beni vincolati risulteranno sottratti alla piena ed effettiva disponibilità dei coniugi (oltre che dei creditori).


Contenuto del patto successorio

da www.filodiritto.com  

In materia di patto successorio, richiamando il proprio orientamento, la Corte di Cassazione, cassando la pronuncia di secondo grado, ha ribadito che "Sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall'altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento. Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione non suscettibile della conversione, ex art. 1424 codice civile, in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall'ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi (v. Cass., sent. n. 4827 del 1989)".

Avendo riguardo al caso di specie, la Cassazione ha stabilito che: "Nella specie, la configurabilità di un patto successorio nella dichiarazione con la quale la odierna ricorrente assentiva al trasferimento ai due fratelli degli immobili di proprietà del padre, a fronte dell'impegno dei medesimi di versarle la somma di lire 60.000.000, deve desumersi, in particolare, dalla coeva donazione da parte del padre ai fratelli di detti immobili, nonché dal contenuto del testamento, pubblicato nel 1990, ma redatto già nel 1985, in epoca, cioè, largamente precedente la scrittura di cui si tratta, con il quale il de cuius lasciava ai figli maschi anche la quota disponibile, oltre alla legittima, concedendo alla figlia la somma di lire 10.000.000, a titolo di tacitazione dei suoi diritti di legittimaria. Resta, così, sconfessata la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito, secondo la quale dalla lettura dell'atto in questione non sarebbe emerso che esso fosse stato stilato con l'intento di disporre dei diritti che ai sottoscrittori potessero spettare sulla successione non ancora aperta del loro genitore, e, così, lo stesso atto non sarebbe stato nullo ex art. 458 codice civile, ma di esso la figlia avrebbe dovuto chiedere l'annullamento una volta pubblicato il testamento del padre: ciò che non aveva fatto".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.  


 


 
 

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