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DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

Servitù di passaggio ed usucapione

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE - Sentenza 10 marzo 2011, n. 5733
 

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02-05-2011

- Cassazione Civile: risarcimento del danno per responsabilità dell'amministratore

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 27 aprile 2011, n.9384

 

da www.filodiritto.it

 

La Cassazione si è pronunciata su una interessante questione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci (in forza del precedente disposto dell'articolo 2392 Codice Civile), confermando la pronuncia del Giudice d'appello secondo cui l'esercizio di attività assicurativa in un ramo non autorizzato costituisce una evidente violazione degli obblighi gestori degli amministratori di una compagnia di assicurazioni.

In generale la Cassazione ha ricordato che "La natura contrattuale dell'azione prevista dall'articolo 2392 Codice Civile comporta che, ai fini del suo accoglimento, la società ha l'onere di provare soltanto la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra le stesse ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebito contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti", per poi rilevare che "la fattispecie in esame ricade nell'ambito temporale di applicazione dell'articolo 2392 Codice Civile, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 6/2003, si osserva che, nell'escludere la rilevanza del difetto di delega, la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dovere di vigilare sul generale andamento della società, che il secondo comma della predetta disposizione pone a carico degli amministratori, permane anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio".

In sostanza, secondo la Cassazione "E' proprio l'inadempimento di tale dovere, nonché nel mancato esercizio della facoltà di far annotare il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2392, terzo comma, Codice Civile, che la Corte territoriale ha ravvisato il fondamento della responsabilità degli amministratori privi di deleghe, la cui affermazione, sorretta da un ragionamento immune da vizi logici, non richiedeva l'acquisizione di ulteriori elementi di prova, avuto riguardo al carattere macroscopico della violazione che ha condotto all'irrogazione della sanzione amministrativa a carico della società. Non può non rilevarsi, infatti, come, anche a volerlo ascrivere in via esclusiva agli amministratori delegati, Io sviamento dell'attività assicurativa dal settore individuato nel provvedimento di autorizzazione, non investendo singoli atti ma un intero ramo dell'attività sociale, costituisse, nell'ambito della gestione della società, un fenomeno di portata tale da non poter sfuggire all'attenzione degli amministratori sprovvisti di delega, indipendentemente dallo loro durata in carica".


Cassazione Civile: risoluzione del contratto di esclusiva, responsabilità ed onere probatorio
28-10-2011

da www.filodiritto.it 

 

La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di risarcimento del danno a seguito della risoluzione unilaterale di un contratto di esclusiva.

Nel caso di specie la società attrice conveniva dinnanzi al giudice la società fornitrice dei prodotti, oggetto dell'accordo di esclusiva, per aver posto in essere "[...] comportamenti pregiudizievoli in violazione del patto di esclusiva, non fornendole le necessarie nuove campionature e gli indispensabili supporti commerciali di vendita, oltre ad escluderla dalle iniziative pubblicitarie ed affidando la commercializzazione dei suoi prodotti a ditte concorrenti".

Il Giudice d'Appello, confermando la decisione del primo grado, "[...] evidenziava che nessuna dimostrazione risultava essere stata fornita dalla società appellante, su cui incombeva il relativo onere probatorio, circa l'esistenza del dedotto patto di esclusiva, non deponendo in tal senso né le prove testimoniali assunte, dichiarate inattendibili dal giudice di primo grado [...], né la documentazione prodotta".

Con i primi due motivi la ricorrente (attrice originaria) adduce la violazione dell'articolo 360 c.p.c. commi 4 e 5 in relazione all'articolo 115 del c.p.c. per non aver ammesso prove ritenute superflue e non inammissibili in primo grado; denuncia inoltre un error in procedendo del Giudice d'Appello per aver riesaminato l'intera questione circa l'esistenza del patto di esclusiva e non le doglianze specifiche dedotte in appello.

Analizzando congiuntamente i due motivi, la Corte afferma che "[...] non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatur il giudice che fondi la sua decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte, ma che appaiono, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un necessario antecedente logico e giuridico" (Cfr. Cass. n.397/2002; Cass. n. 443/2001); come stabilito già dalle Sezioni Unite (n.13533/2001), spettava alla società appellante fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, ossia che il rapporto contrattuale era caratterizzato dal patto di esclusiva, quindi per l'effetto nessuna responsabilità era addossabile alla società appellata in ordine alla risoluzione e conseguente risarcimento del danno.

Gli Ermellini riaffermano inoltre il principio della necessaria autosufficienza del ricorso: "[...] la parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio ovvero sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative" (Cfr. Cass. n.10913/1998; Cass. n.12362/2006)".

Conclude la Corte per il rigetto del ricorso, osservando che: "la corte territoriale ha posto in rilievo, con una corretta deduzione, che le missive reciprocamente inviate dalle parti, valutate nel loro complesso, non erano obbiettivamente e concretamente idonee a determinare la conclusione di un accordo avente il carattere dell'esclusiva.[...] Essendo pacifico che l'affidamento dell'incarico di vendita fu revocato dalla ricorrente, non soddisfatta dell'evoluzione avuta dai rapporti pluriennali intercorsi fra le parti".

 


 
 

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