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Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

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02-04-2011

- Cassazione SU Civili: dal Giudice Ordinario per il rimborso della somma per l'accesso alla ZTL

Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 25 febbraio 2011, n.4614

 

da www.filodiritto.it 

La controversia sul rimborso della somma corrisposta da un privato per accedere ad una zona a traffico limitato è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il principio è stato elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione.

Le Sezioni Unite hanno ricordato che "Secondo l'articolo 7 della Legge 205/2000 l'urbanistica comprende ogni uso del territorio, ma per uso è da intendere l'attività di trasformazione del territorio, non anche la viabilità. Chi ha pagato una somma non dovuta, perché il provvedimento amministrativo che ne ha imposto il pagamento è stato annullato, ha un diritto soggetto alla sua ripetizione ed è irrilevante che l'atto, in particolare il provvedimento istitutivo della tariffa d'ingresso nel territorio comunale, abbia concretizzato l'esercizio di un potere pubblico. Data la natura regolamentare di quell'atto, del suo annullamento, che ha efficacia generale, da un lato tutti si possono avvantaggiare, anche chi come nel caso non l'ha impugnato, dall'altro il diritto alla restituzione non si atteggia come diritto patrimoniale consequenziale".

Pertanto: "alla giurisdizione ordinaria deve essere devoluta la controversia che abbia ad oggetto il diritto alla restituzione della prestazione pecuniaria cui l'utente si è assoggettato, diritto vantato sul presupposto dell'illegittimità della delibera di istituzione della zona a traffico limitato".


- Cassazione Civile: risarcimento del danno per responsabilità dell'amministratore
02-05-2011

da www.filodiritto.it

 

La Cassazione si è pronunciata su una interessante questione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci (in forza del precedente disposto dell'articolo 2392 Codice Civile), confermando la pronuncia del Giudice d'appello secondo cui l'esercizio di attività assicurativa in un ramo non autorizzato costituisce una evidente violazione degli obblighi gestori degli amministratori di una compagnia di assicurazioni.

In generale la Cassazione ha ricordato che "La natura contrattuale dell'azione prevista dall'articolo 2392 Codice Civile comporta che, ai fini del suo accoglimento, la società ha l'onere di provare soltanto la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra le stesse ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebito contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti", per poi rilevare che "la fattispecie in esame ricade nell'ambito temporale di applicazione dell'articolo 2392 Codice Civile, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 6/2003, si osserva che, nell'escludere la rilevanza del difetto di delega, la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dovere di vigilare sul generale andamento della società, che il secondo comma della predetta disposizione pone a carico degli amministratori, permane anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio".

In sostanza, secondo la Cassazione "E' proprio l'inadempimento di tale dovere, nonché nel mancato esercizio della facoltà di far annotare il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2392, terzo comma, Codice Civile, che la Corte territoriale ha ravvisato il fondamento della responsabilità degli amministratori privi di deleghe, la cui affermazione, sorretta da un ragionamento immune da vizi logici, non richiedeva l'acquisizione di ulteriori elementi di prova, avuto riguardo al carattere macroscopico della violazione che ha condotto all'irrogazione della sanzione amministrativa a carico della società. Non può non rilevarsi, infatti, come, anche a volerlo ascrivere in via esclusiva agli amministratori delegati, Io sviamento dell'attività assicurativa dal settore individuato nel provvedimento di autorizzazione, non investendo singoli atti ma un intero ramo dell'attività sociale, costituisse, nell'ambito della gestione della società, un fenomeno di portata tale da non poter sfuggire all'attenzione degli amministratori sprovvisti di delega, indipendentemente dallo loro durata in carica".

 


 
 

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