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Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734
 

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02-04-2011

- Cassazione SU Civili: dal Giudice Ordinario per il rimborso della somma per l'accesso alla ZTL

Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 25 febbraio 2011, n.4614

 

da www.filodiritto.it 

La controversia sul rimborso della somma corrisposta da un privato per accedere ad una zona a traffico limitato è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il principio è stato elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione.

Le Sezioni Unite hanno ricordato che "Secondo l'articolo 7 della Legge 205/2000 l'urbanistica comprende ogni uso del territorio, ma per uso è da intendere l'attività di trasformazione del territorio, non anche la viabilità. Chi ha pagato una somma non dovuta, perché il provvedimento amministrativo che ne ha imposto il pagamento è stato annullato, ha un diritto soggetto alla sua ripetizione ed è irrilevante che l'atto, in particolare il provvedimento istitutivo della tariffa d'ingresso nel territorio comunale, abbia concretizzato l'esercizio di un potere pubblico. Data la natura regolamentare di quell'atto, del suo annullamento, che ha efficacia generale, da un lato tutti si possono avvantaggiare, anche chi come nel caso non l'ha impugnato, dall'altro il diritto alla restituzione non si atteggia come diritto patrimoniale consequenziale".

Pertanto: "alla giurisdizione ordinaria deve essere devoluta la controversia che abbia ad oggetto il diritto alla restituzione della prestazione pecuniaria cui l'utente si è assoggettato, diritto vantato sul presupposto dell'illegittimità della delibera di istituzione della zona a traffico limitato".


Cassazione Civile: affitto d'azienda e limiti all'opposizione di terzo nel processo esecutivo
09-09-2011

da www.filodiritto.it 

 

Rovesciando la sentenza del Tribunale di Ivrea, la Corte di Cassazione, pur ritenendo meramente esemplificativa l'indicazione contenuta nell'articolo 619 c.p.c. (proprietà o altro diritto reale) e riconoscendo il principio generale per il quale la legittimazione a proporre l'opposizione di terzi nel processo esecutivo va estesa anche ai titolari di taluni particolari diritti di credito sui beni oggetto dell'esecuzione, ha escluso la legittimazione attiva all'opposizione in capo all'affittuario di un'azienda che comprendeva i beni mobili oggetto della procedura espropriativa azionata per il recupero di crediti fiscali e previdenziali.

La decisione, fondata sul principio riconosciuto dalla giurisprudenza in materia, per il quale con riferimento ai diritti di credito il criterio della prevalenza si integra con quello del rapporto diretto con la cosa, esclude la prevalenza del contratto di affitto d'azienda, in quanto identico, per i presupposti e gli elementi essenziali, alla locazione, titolo non idoneo a legittimare il diritto del terzo.

Pertanto, considerato quanto sopra, la Corte riconosce quale unica tutela del beneficiario dei beni mobili quella derivante dal rapporto contrattuale sottostante, tutela azionabile unicamente nei confronti del dante causa con le azioni concesse per la limitazione, compressione o la soppressione delle possibilità del godimento del bene oggetto dell'obbligazione assunta dalla sua sola controparte contrattuale.


 


 
 

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