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Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

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26-03-2011

Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734

 

da www.filodiritto.it

 

La Corte di Cassazione ha elaborato numerosi principi di diritti in materia di procedimento monitorio nei confronti della s.n.c. e di fallimento della medesima , con particolare riferimento agli effetti nei confronti dei soci.

In particolare, secondo la Cassazione:

- fino a quando uno di tali due eventi (la liquidazione della quota del socio escluso di diritto, ovvero, nelle società di due soci, la liquidazione di questa non si verifica, allora, non si sono compiuti tutti gli effetti della situazione giuridica complessiva che si riconduce all'esclusione di diritto, visto che la normale loro sequenza non si è completata: la situazione stessa non può a sua volta considerarsi esaurita e la normale retroattività della revoca del fallimento la investe ponendola nel nulla, come se non fosse mai venuta a giuridica esistenza;

- il socio di società in nome collettivo composta di due soci, che sia stato dichiarato fallito, deve considerarsi non avere mai perduto la qualità di socio per effetto della  revoca del fallimento, qualora la sua quota non sia stata liquidata o la società sia rimasta in vita, così rispondendo dei debiti sociali sorti durante il periodo in cui egli è restato soggetto alla dichiarazione di fallimento poi revocata;

- spettando comunque al fallito una limitata capacità processuale, egli ha l'onere di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, verificandosi, in mancanza, anche nei suoi confronti l'effetto della definitività del monitorio stesso;

- il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, anche ciascuno di questi ha l'onere di proporvi opposizione, con la conseguenza che, in mancanza, il monitorio stessO diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l'eventuale prescrizione maturatasi in precedenza;

- per l'interruzione della prescrizione, la quale resta sospesa per tutta la durata della procedura fallimentare anche se revocata, rileva la domanda di insinuazione al passivo fallimentare e non anche il successivo eventuale provvedimento di ammissione al medesimo;

- formulata una domanda con riferimento specifico ad un ammontare determinato o in subordine ad una somma inferiore e comunque senza accessori per un credito da definirsi - in difetto di allegazione o di prova del contrario - di valuta, incorre in ultrapetizione il giudice che riconosca un importo superiore, neppure potendo si, in caso di debiti di valuta, riconoscere gli interessi  successivi alla data indicata in domanda in difetto di espressa estensione di questa.


Cassazione Civile: per rilevare la violazione del rosso semaforico occorrono gli agenti

da www.filodiritto.com

La Cassazione ha ripercorso, confermandolo, il proprio orientamento in materia di rilevamento mediante il cosiddetto photored dell'infrazione al Codice della strada del passaggio con il rosso. 

Secondo la Cassazione "a prescindere dalla interpretazione da dare al decreto ministeriale 18 marzo 2004, con cui è stato approvato il documentatore fotografico di infrazione, in ordine allo scatto del fotogramma all'atto del superamento della linea di arresto - occorre rilevare che dagli atti di causa risulta pacificamente che nessun accertatore era presente sul posto e nessun agente era impegnato nel funzionamento dell'apparecchio fotodocumentatore".

"Questa Corte - con indirizzo costante (Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465; Sez. II, 11 gennaio 2008, n. 558) - ha precisato che, in tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica. Infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto. D'altra parte, l'istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato un incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.

 


 
 

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