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Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734
 

Servitù di passaggio ed usucapione

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE - Sentenza 10 marzo 2011, n. 5733
 

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26-03-2011

Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734

 

da www.filodiritto.it

 

La Corte di Cassazione ha elaborato numerosi principi di diritti in materia di procedimento monitorio nei confronti della s.n.c. e di fallimento della medesima , con particolare riferimento agli effetti nei confronti dei soci.

In particolare, secondo la Cassazione:

- fino a quando uno di tali due eventi (la liquidazione della quota del socio escluso di diritto, ovvero, nelle società di due soci, la liquidazione di questa non si verifica, allora, non si sono compiuti tutti gli effetti della situazione giuridica complessiva che si riconduce all'esclusione di diritto, visto che la normale loro sequenza non si è completata: la situazione stessa non può a sua volta considerarsi esaurita e la normale retroattività della revoca del fallimento la investe ponendola nel nulla, come se non fosse mai venuta a giuridica esistenza;

- il socio di società in nome collettivo composta di due soci, che sia stato dichiarato fallito, deve considerarsi non avere mai perduto la qualità di socio per effetto della  revoca del fallimento, qualora la sua quota non sia stata liquidata o la società sia rimasta in vita, così rispondendo dei debiti sociali sorti durante il periodo in cui egli è restato soggetto alla dichiarazione di fallimento poi revocata;

- spettando comunque al fallito una limitata capacità processuale, egli ha l'onere di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, verificandosi, in mancanza, anche nei suoi confronti l'effetto della definitività del monitorio stesso;

- il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, anche ciascuno di questi ha l'onere di proporvi opposizione, con la conseguenza che, in mancanza, il monitorio stessO diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l'eventuale prescrizione maturatasi in precedenza;

- per l'interruzione della prescrizione, la quale resta sospesa per tutta la durata della procedura fallimentare anche se revocata, rileva la domanda di insinuazione al passivo fallimentare e non anche il successivo eventuale provvedimento di ammissione al medesimo;

- formulata una domanda con riferimento specifico ad un ammontare determinato o in subordine ad una somma inferiore e comunque senza accessori per un credito da definirsi - in difetto di allegazione o di prova del contrario - di valuta, incorre in ultrapetizione il giudice che riconosca un importo superiore, neppure potendo si, in caso di debiti di valuta, riconoscere gli interessi  successivi alla data indicata in domanda in difetto di espressa estensione di questa.


Cassazione Civile: ancora sulla liquidazione del danno esistenziale

 

da www.filodiritto.com


La Corte di Cassazione ha ripercorso l'orientamento delle Sezioni Unite in materia di risarcimento del danno esistenziale, nell'ambito di un caso di grande interesse (trauma causato dall'avere improvvisamente scoperto di dover perdere il trattamento pensionistico e di dover lavorare per ulteriori dieci anni).

"Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ex purimis, Cass., SU n. 26972/2008, cit.), dal cui orientamento il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, hanno evidenziato che, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (come si verifica nel caso di specie, avendo il lavoratore, per conseguenza dell'illecita condotta perpetrata nei suoi confronti, riportato lesioni alla propria integrità psico-fisica), la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; più in particolare, sempre nella suddetta ipotesi, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato; tale pregiudizio, che può essere permanente o temporaneo (e tali circostanze devono essere tenute presenti in sede di liquidazione, mentre sono irrilevanti ai fini della risarcibilità), può inoltre sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali ed in quest'ultimo caso, tuttavia, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.

Infatti, sempre secondo le Sezioni Unite, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, ma, ove vengano lamentate degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente, con la conseguenza che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei suindicati termini, sovente liquidato in percentuale del primo, cosicché, esclusa la praticabilità di tale operazione, il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Parimenti possono costituire solo "voci" del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico il cosiddetto danno alla vita di relazione e i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione

 


 
 

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