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Cassazione Civile: delega del creditore per l'estinzione del pagamento

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 13 gennaio 2012, n.390
 

Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734
 

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27-02-2011

Cassazione Civile: non c'è addebito per moglie che lascia per litigi con suocera

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 24 febbraio 2011, 4540

 

da www.filodiritto.it 

La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello che non aveva considerato giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare la convivenza della suocera con la quale la moglie aveva frequenti litigi.

La Cassazione ha applicato nel caso di specie il proprio orientamento: "L'enunciato di questa Corte espresso nella sentenza n.1202/2006, citata dalla ricorrente, afferma che l'allontanamento dalla residenza familiare che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell'altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebitamento della separazione poichè porta all'impossibilità della coabitazione, non concreta tale violazione allorché risulti legittimato da una "giusta causa", tale dovendosi intendere la presenza di situazioni di fatto, ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui, di per sè incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (cfr. Cass., Sez. l, 28 agosto 1996, n. 7920; Cass., Sez. l, 29 ottobre 1997, n. 10648; Sez. l, 11 agosto 2000, n. 10682).

Tale giusta causa è ravvisabile anche nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi. Se insomma, la frattura è precedente all'allontanamento dalla casa coniugale, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l'addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani deve essere esclusa senza necessità di verificare ulteriormente se il comportamento dell'altro coniuge costituisca violazione dei suoi doveri coniugali".

In definitiva: "La decisione della Corte d'Appello che ha ritenuto di attribuire la separazione alla moglie per aver ella abbandonato la sua residenza ingiustificatamente, non avendo il marito compiuto atti di violenza, o di tradimento o comunque di gravità tale da impedire alla predetta di attendere i tempi della separazione giudiziale, disapplica il principio riferito. Ne consuma ulteriore contrasto laddove assume la tollerabilità della litigiosità per il solo fatto che il matrimonio durava da 15 anni ed era contrassegnato dai riferiti lamentati episodi. Il motivo deve perciò essere accolto. Restano assorbite tutte le ulteriori censure".


- Cassazione SU Civili: dal Giudice Ordinario per il rimborso della somma per l'accesso alla ZTL
02-04-2011

da www.filodiritto.it 

La controversia sul rimborso della somma corrisposta da un privato per accedere ad una zona a traffico limitato è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il principio è stato elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione.

Le Sezioni Unite hanno ricordato che "Secondo l'articolo 7 della Legge 205/2000 l'urbanistica comprende ogni uso del territorio, ma per uso è da intendere l'attività di trasformazione del territorio, non anche la viabilità. Chi ha pagato una somma non dovuta, perché il provvedimento amministrativo che ne ha imposto il pagamento è stato annullato, ha un diritto soggetto alla sua ripetizione ed è irrilevante che l'atto, in particolare il provvedimento istitutivo della tariffa d'ingresso nel territorio comunale, abbia concretizzato l'esercizio di un potere pubblico. Data la natura regolamentare di quell'atto, del suo annullamento, che ha efficacia generale, da un lato tutti si possono avvantaggiare, anche chi come nel caso non l'ha impugnato, dall'altro il diritto alla restituzione non si atteggia come diritto patrimoniale consequenziale".

Pertanto: "alla giurisdizione ordinaria deve essere devoluta la controversia che abbia ad oggetto il diritto alla restituzione della prestazione pecuniaria cui l'utente si è assoggettato, diritto vantato sul presupposto dell'illegittimità della delibera di istituzione della zona a traffico limitato".

 


 
 

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