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DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

Cassazione Civile: delega del creditore per l'estinzione del pagamento

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 13 gennaio 2012, n.390
 

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13-02-2010

Cassazione Civile: consenso consapevolmente prestato dal paziente e risarcimento danni

Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 9 febbraio 2010, n.2847

 

da www.filodiritto.com

Interessante pronuncia della Cassazione in tema di obbligo di informazione incombente sul medico e di consenso informato del paziente. La Cassazione ha concluso che la Corte d'appello è incorsa nell'errore di diritto laddove ha ritenuto che della lesione della salute il medico dovesse rispondere per il solo difetto di un consenso consapevolmente prestato (che è locuzione più propria di quella corrente, giacché "informato" non è il consenso, ma deve esserlo il paziente che lo presta).

Secondo la Cassazione "Condizione di risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da mancato rispetto dell'obbligo di informare il paziente è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni Unite numero da 26972 a 26974 del 2008, con le quali s'è stabilito che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. Non pare possibile offrire più specifiche indicazioni.

Anche in caso di sola violazione del diritto all'autodeterminazione, pur senza correlativa lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione per essere stato l'intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, può dunque sussistere uno spazio risarcitorio; mentre la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato.

Il relativo onere probatorio, suscettibile di essere soddisfatto anche mediante presunzioni, grava sul paziente: (a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi l'inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento; (b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico; (c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell'onere probatorio in funzione della "vicinanza" al fatto da provare induce alla medesima conclusione; (d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quod plerumque accidit".

La sentenza è integralmente consultabile sul
sito della Cassazione.


- Cassazione SU Civili: dal Giudice Ordinario per il rimborso della somma per l'accesso alla ZTL
02-04-2011

da www.filodiritto.it 

La controversia sul rimborso della somma corrisposta da un privato per accedere ad una zona a traffico limitato è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il principio è stato elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione.

Le Sezioni Unite hanno ricordato che "Secondo l'articolo 7 della Legge 205/2000 l'urbanistica comprende ogni uso del territorio, ma per uso è da intendere l'attività di trasformazione del territorio, non anche la viabilità. Chi ha pagato una somma non dovuta, perché il provvedimento amministrativo che ne ha imposto il pagamento è stato annullato, ha un diritto soggetto alla sua ripetizione ed è irrilevante che l'atto, in particolare il provvedimento istitutivo della tariffa d'ingresso nel territorio comunale, abbia concretizzato l'esercizio di un potere pubblico. Data la natura regolamentare di quell'atto, del suo annullamento, che ha efficacia generale, da un lato tutti si possono avvantaggiare, anche chi come nel caso non l'ha impugnato, dall'altro il diritto alla restituzione non si atteggia come diritto patrimoniale consequenziale".

Pertanto: "alla giurisdizione ordinaria deve essere devoluta la controversia che abbia ad oggetto il diritto alla restituzione della prestazione pecuniaria cui l'utente si è assoggettato, diritto vantato sul presupposto dell'illegittimità della delibera di istituzione della zona a traffico limitato".

 


 
 

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