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DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

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13-02-2010

Nullo il verbale senza la sottoscrizione autentica dell'agente

Giudice di Pace di Castellammare di Lecce, Sentenza 18 gennaio 2010

 

 

da www.filodiritto.com


E' nullo il verbale elevato per sanzionare una infrazione al Codice della Strada se non è riportata sullo stesso la sottoscrizione autentica dell'agente accertatore. E' questo il principio con cui il Giudice di Pace di Lecce (Avv. Cosimo Rochira) ha accolto il ricorso annullando il verbale impugnato.

Nel caso in esame, a seguito di ricorso proposto da un automobilista avverso un verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce, quest'ultima aveva depositato quale originale del verbale notificato mediante copia meccanografica, altra ed identica copia meccanografica dello stesso che presentava firme riproduttive mediante scanner del dirigente comandante della Polizia locale e del responsabile del procedimento che ne attestava la conformità all'originale e la notifica.

Con la sentenza in rassegna, che si rifà ad altri precedenti giurisprudenziali della Cassazione, il Giudice di Pace di Lecce, richiamando le norme dettate in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione nonché quelle contenute nella c.d. Legge Bassanini (n. 59/97, art. 15), che prevede la firma in originale di tutti gli atti della PA che debbono essere motivati (come i verbali di accertamento di violazioni al CdS), ha sancito il principio per cui è inesistente giuridicamente il verbale notificato in assenza di sottoscrizione autentica da parte di colui che lo ha redatto.

Avv. Alfredo Matranga


Cassazione Civile: risarcimento vacanza rovinata (spiaggia sporca e mare inquinato)
16-03-2010

http://www.filodiritto.com/

 


Vediamo la vicenda, risalente all'agosto del 1999, come riportata dalla Cassazione: "gli attori esponevano di avere acquistato un "pacchetto turistico" offerto da un noto tour operator presso  un'agenzia di viaggi, avente ad oggetto il trasferimento aereo e l'alloggiamento presso un club a Creta, le fotografie del quale, pubblicate sul depliant, riproducevano una bella spiaggia antistante l'albergo ed un bel mare. Invece, giunti sul posto, avevano constatato che la spiaggia era sporca ed il mare diffusamente inquinato da idrocarburi".

Il Tribunale respinge la richiesta di risarcimento dei danni che invece è accolta dalla Corte d'appello, secondo cui: "con l'offerta del pacchetto turistico in esame, la società convenuta ha assunto l'obbligo di consentire agli acquirenti la fruizione di una spiaggia attrezzata e pulita e di un mare effettivamente balneabile, caratteristiche queste diffusamente evidenziate nel depliant illustrativo, che costituisce parte integrante dell'offerta contrattuale... per contro, quel mare e quella spiaggia si sono rivelati in condizioni di inaccettabile sporcizia e disordine... né, del resto, il tour operator può invocare rispetto a tale situazione un esonero di responsabilità, non avendo essa provato che le scadenti condizioni dei luoghi rispetto a quanto pubblicizzato ed offerto derivassero da caso fortuito o forza maggiore e non piuttosto da incuria o insufficiente manutenzione degli stessi (fattori, questi, di cui il venditore del pacchetto turistico deve comunque rispondere nei confronti del cliente)".

La Corte di Cassazione ha innanzitutto rilevato che al caso di specie è applicabile la disciplina di cui al Decreto Legislativo 111/1995 e non quella di cui al Codice del consumo. In particolare, l'articolo 14 del suddetto decreto a norma del quale "in caso di mancato od inesatto inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsabilità, salvo prova di impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile); con l'ulteriore previsione che l'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è "comunque" tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

Secondo la Cassazione, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione della predetta norma, "là dove, dapprima ha ritenuto, il tour operator, quale organizzatore del viaggio, responsabile dell'inadempimento in questione nei confronti degli odierni resistenti sulla base della non corrispondenza tra quanto "promesso" (rectius: contrattualmente pattuito in relazione al livello qualitativo dell'originaria offerta di viaggio "tutto compreso", come risultante da un depliant illustrativo da ritenersi parte integrante del contratto stesso) e quanto realmente "prestato" in sede di adempimento e là dove, in seguito, ha rilevato che lo stesso tour operator non avesse adempiuto l'onere probatorio a suo carico (avente ad oggetto un'eventuale impossibilità della prestazione ad essa non addebitabile)".

In conclusione, la Cassazione statuisce che: "con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno "esattamente" adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex. art. 1176 1° comma c.c. (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile".

Ricordiamo che dal 2005 alla fattispecie in esame è applicabile l'articolo Articolo 93 (Mancato o inesatto adempimento) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 206/2005), a norma del quale "1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento é stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi é comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

Sul contratto di organizzazione di viaggio ricordiamo la recente Sentenza 8 ottobre 2009, n. 21388.- 

 


 
 

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