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Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

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01-02-2010

Risarcimento danni da incidente stradale: IVA e fermo tecnico risarcibili

Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 27 gennaio 2010, n.1688

 

da www.filodiritto.it

 

La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza con la quale il tribunale non aveva riconosciuto al danneggiato il risarcimento dell'anticipazione IVA sulle spese per la riparazione del veicolo e del danno da fermo tecnico. Nella sentenza la Cassazione ha confermato il proprio orientamento in materia.

- Sull'IVA

Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè l'autoriparazione, per legge (art.18 del DPR 26 ottobre 1972 n.633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cassazione 14 ottobre 1997, n.10023).

- Sul danno da fermo tecnico

Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'Autoveicolo è, infatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cassazione 9 novembre 2006, n.23916).


Cassazione Civile: per rilevare la violazione del rosso semaforico occorrono gli agenti

da www.filodiritto.com

La Cassazione ha ripercorso, confermandolo, il proprio orientamento in materia di rilevamento mediante il cosiddetto photored dell'infrazione al Codice della strada del passaggio con il rosso. 

Secondo la Cassazione "a prescindere dalla interpretazione da dare al decreto ministeriale 18 marzo 2004, con cui è stato approvato il documentatore fotografico di infrazione, in ordine allo scatto del fotogramma all'atto del superamento della linea di arresto - occorre rilevare che dagli atti di causa risulta pacificamente che nessun accertatore era presente sul posto e nessun agente era impegnato nel funzionamento dell'apparecchio fotodocumentatore".

"Questa Corte - con indirizzo costante (Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465; Sez. II, 11 gennaio 2008, n. 558) - ha precisato che, in tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica. Infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto. D'altra parte, l'istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato un incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.

 


 
 

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