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DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

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Cassazione Civile: approvazione specifica delle clausole onerose

Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 15 dicembre 2009, n.26225

 

da www.filodiritto.com 

In materia di condizioni generali di contratto previste dall'articolo 1341 Codice Civile, la Cassazione ha cassato la sentenza del giudice di secondo grado sull'assunto che questo "si è limitato a osservare incidentalmente che le condizioni generali di contratto erano state «approvate espressamente ex art. 1341 c.c.»".

Ricordiamo che a norma del citato articolo: 1. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 2. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Tornando alla recente pronuncia, secondo la Cassazione "per consentire la verifica della correttezza in diritto della decisione, si sarebbe dovuto spiegare con quali modalità tale approvazione in fatto era avvenuta, dato che il ricorrente aveva contestato la sussistenza dei requisiti che unicamente avrebbero potuto portare a ritenere che essa fosse stata effettuata validamente, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in materia (v., tra le più recenti, Cass. 29 febbraio 2008 n. 5733): ulteriore e separata sottoscrizione specificamente riferita alle clausole vessatorie, previa loro opportuna evidenziazione mediante o la ritrascrizione integrale, o quanto meno un'elencazione contenente il richiamo al preciso contenuto di ognuna".

La Cassazione ha così confermato il proprio rigoroso orientamento che ha recentemente fissato

- con la sentenza 5733/2008, secondo cui "il richiamo cumulativo numerico di gran parte delle condizioni generali di contratto, non tutte costituenti clausole vessatorie, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la percezione delle stesse, non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto, nonostante la distinta sottoscrizione del contraente per adesione. Questo principio, già affermato più volte nel caso di sottoscrizione del contraente per adesione che riguardava in blocco tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse tutte le clausole contrattuali, senza distinzione tra clausole vessatorie e non (Cass. n. 18680/03; Cass. n. 2077/05; n. 13890/05) trova applicazione anche nel caso odierno, non sussistendo la specificità e separatezza imposte dall'art. 1341 c.c., allorchè la finalità di questa norma sia elusa mediante una tecnica redazionale non idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, in quanto insufficiente a porre in specifica e chiara evidenza le clausole oggetto di approvazione",

- con l'ordinanza 24262/2008 secondo cui: "Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al mero numero d'ordine è inidonea a determinare, ai sensi dell'articolo 1341, 2 comma, Codice Civile, l'efficacia della clausola vessatoria (rectius, onerosa) di deroga all'ordinaria competenza territoriale, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti dal predisponente chiaramente e autonomamente evidenziata, e dall'aderente specificamente ed autonomamente sottoscritta".


Cassazione Civile: onere di ripristino di lastrico-cortile per infiltrazioni
14-09-2011

da www.filodiritto.it 

 

In una controversia relativa alla determinazione della competenza e della ripartizione delle spese di ripristino di un lastrico-cortile di copertura di proprietà singolare, che vedeva come parti la società proprietaria del lastrico (convenuta), la proprietaria del box auto danneggiato da infiltrazioni di acqua piovana (attrice) e il Condominio (terzo chiamato), la Corte ha condannato la società al pagamento di dette spese mediante applicazione analogica dell'articolo 1125 del Codice Civile (e del principio ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositivo), "che stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute, in via generale, in parti uguali dai proprietari dei due piano l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto".

La Corte sostiene che nel caso in esame non è di ostacolo all'applicabilità di detto principio la circostanza che il lastrico di copertura è di proprietà singolare invece che condominiale: "se invero non può equipararsi, rispetto al Condominio, la situazione di un passaggio comune su bene di proprietà singolare a quella in cui il passaggio dei condomini sia derivato dalla natura condominiale del bene, ciò comporterà solo che non potrà porsi un problema di ripartizione delle spese a carico del Condominio", essendo equivalente la situazione del lastrico solare di proprietà ed uso singolari a quella in cui detta struttura sia di uso comune.

Applicando la citata norma le spese di manutenzione di una struttura complessa, quale il pavimento del piano superiore (e il lastrico-cortile), sono a carico di chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina la necessità di tale manutenzione e nel caso di specie della società proprietaria del lastrico-cortile, condannata pertanto ad eseguire le opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni e alla manutenzione del bene.

 


 
 

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