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Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734
 

DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

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Cassazione Civile: ancora sulla liquidazione del danno esistenziale

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Lavoro, Sentenza 30 novembre 2009, n.25236

 

 

da www.filodiritto.com


La Corte di Cassazione ha ripercorso l'orientamento delle Sezioni Unite in materia di risarcimento del danno esistenziale, nell'ambito di un caso di grande interesse (trauma causato dall'avere improvvisamente scoperto di dover perdere il trattamento pensionistico e di dover lavorare per ulteriori dieci anni).

"Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ex purimis, Cass., SU n. 26972/2008, cit.), dal cui orientamento il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, hanno evidenziato che, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (come si verifica nel caso di specie, avendo il lavoratore, per conseguenza dell'illecita condotta perpetrata nei suoi confronti, riportato lesioni alla propria integrità psico-fisica), la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; più in particolare, sempre nella suddetta ipotesi, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato; tale pregiudizio, che può essere permanente o temporaneo (e tali circostanze devono essere tenute presenti in sede di liquidazione, mentre sono irrilevanti ai fini della risarcibilità), può inoltre sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali ed in quest'ultimo caso, tuttavia, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.

Infatti, sempre secondo le Sezioni Unite, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, ma, ove vengano lamentate degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente, con la conseguenza che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei suindicati termini, sovente liquidato in percentuale del primo, cosicché, esclusa la praticabilità di tale operazione, il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Parimenti possono costituire solo "voci" del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico il cosiddetto danno alla vita di relazione e i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione


Cassazione Civile: il risarcimento del danno deve essere integrale e personalizzato
02-06-2011

da www.filodiritto.it 

La Cassazione è tornata in maniera esauriente e chiara ad affrontare la materia delle voci di danno risarcibili, nel caso di specie per danni provocati ad un bagnante dall'investimento di un motoscafo, ribadendo che "le Sezioni Unite di questa S.C., nel procedere alla sistemazione della figura del "danno non patrimoniale" hanno chiaramente affermato che, in tema di danno alla persona, il riconoscimento del carattere "omnicomprensivo" del risarcimento del danno non patrimoniale non può andare a scapito del principio della "integralità" del risarcimento medesimo".

Il conducente del motoscafo ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia con la quale la Corte di Appello di Messina "a. ha riconosciuto il danneggiato affetto da crisi epilettiche post-traumatiche, con frequenza 4-5 volte al mese anche plurisettimanali, attribuendogli, ai fini della determinazione del danno biologico, un'invalidità permanente del 50%; b. ha liquidato in Euro 51.645,49 il danno biologico; ha liquidato il danno morale soggettivo nel 50% del biologico (Euro 25.823,84); ha attribuito anche il danno morale latu sensu, richiesto dalla vittima quale danno alla vita di relazione, stimato equitativamente in Euro 41.316,55, definito come voce di danno "che integra e completa il danno biologico e non è da considerarsi autonoma"; ha liquidato in via equitativa anche il danno patrimoniale futuro in Euro 61.974,72= e quello per spese mediche e cure passate e future in Euro 25.882,84".

In via preliminare, la Cassazione ha ricordato che "le Sezioni Unite di questa S.C., nel procedere alla sistemazione della figura del "danno non patrimoniale" hanno chiaramente affermato che, in tema di danno alla persona, il riconoscimento del carattere "omnicomprensivo" del risarcimento del danno non patrimoniale non può andare a scapito del principio della "integralità" del risarcimento medesimo. Secondo le Sezioni Unite, infatti, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre; il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 Codice Civile, identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie; il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno; è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (affermazioni contenute nel punto 4.8 di Cass. S.U. n. 26972/08)".

In sostanza, "la giurisprudenza di questa Suprema Corte, da un lato, ha ricondotto i danni risarcibili nell'ambito della classificazione bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali, specificando che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc, hanno funzione meramente descrittiva; dall'altro lato, ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell'unica categoria "danno non patrimoniale", il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra; se, pertanto, debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione: nel senso che il giudice, nel liquidare quanto spetta al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto (v. Cass. n. 8360/10)".

Riferendosi poi al caso di specie, la Cassazione ha confermato la pronuncia di secondo grado, in quanto "procedendo al riconoscimento del danno morale soggettivo, la Corte territoriale non ha violato le indicate disposizioni di legge e non ha dato luogo ad un'inammissibile duplicazione, avendo attribuito tale componente del danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., contenuta nel Trattato di Lisbona (ratificato dall'Italia con legge n. 190/08), tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto (Cass. n. 29091/08; 5770/10)".

Ancora: "La Corte territoriale ha congruamente e correttamente riconosciuto un'ulteriore componente del danno non patrimoniale, distinta dal danno morale ed integrativa di quello quantificato a titolo di danno biologico, in considerazione che, a seguito dell'incidente e dell'insorta epilessia traumatica, il danneggiato non aveva potuto coltivare gli esercizi di atletica pesante, in cui aveva ottenuto lusinghieri risultati, non aveva potuto continuare la pratica di commercialista, né coltivare la vita di relazione e sociale, isolandosi socialmente, alterando le proprie abitudini di vita, ciò anche a causa delle crisi depressive conseguenti ai frequenti attacchi di epilessia. Ciò dimostra che vi è stato un congruo e corretto apprezzamento delle risultanze processuali e che la decisione, sul piano giuridico, è in armonia con il richiamato principio della "integralità" del risarcimento del danno alla persona, il quale, per quanto concerne il "danno biologico", comporta che tale figura - che ha avuto espresso riconoscimento normativo nel Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 138 e 139, recante il Codice delle assicurazioni private, va individuata nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", con una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale (v., in tal senso, Cass. S.U. n. 26972/08, punto 2.13)".

In definitiva, "riconoscendo, pertanto, detta componente - in considerazione dei gravi postumi permanenti incidenti negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato - la Corte territoriale ha proceduto alla corretta "personalizzazione" del risarcimento del danno biologico (Cass. n. 3906/10; 25236/09)".

 


 
 

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