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Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

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Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734
 

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09-05-2011

DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527

 

 

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 24/5/05 AEM Service s.p.a. conveniva, dinanzi alla Corte di Appello di Milano, D.F.R. chiedendo la riforma della sent. n. 4109/04 del Tribunale della stessa città, che aveva accolto la domanda di quest'ultimo, volta all'accertamento della dedotta dequalificazione e l'aveva condannata a pagare al lavoratore Euro 36.500,00, con rivalutazione e interessi.

L'appellante lamentava che il primo Giudice non avesse considerato che il D.F., impiegato ASS, non aveva più svolto mansioni di contabilità già da giugno 1998 quando era a ****; che, avendo bisogno di cure, aveva chiesto di essere trasferito da ****, dove aveva indicato consapevolmente l'ufficio cui essere assegnato - quello delle fatturazioni-, in assenza di un ufficio di contabilità; che egli, assegnato alle nuove mansioni da settembre 1999, si era lamentato per la dequalificazione solo a febbraio 2001; che la teste L. aveva riferito che egli non era sottoposto ad un lavoratore con qualifica inferiore nelle nuove mansioni, ma ad un quadro (M.) che il lavoratore non aveva dedotto nè provato, in modo specifico, il danno alla professionalità; che la liquidazione era eccessiva, tenuto conto che il D.F. in realtà non voleva lavorare sul computer, strumento indispensabile.

Si costituiva il lavoratore e resisteva all'appello, rilevando che risultava dalle prove la lunga e grave dequalificazione.

Con sentenza del 30 novembre 2006-18 gennaio 2007, l'adita Corte d'appello di Milano, ritenuta provata la lamentata dequalificazione nonchè il conseguente danno nella misura accertata dal primo Giudice, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l'AEM Service spa con tre articolati motivi.

Resiste D.F.R. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

La società ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2103 c.c., e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostiene che la Corte d'appello di Milano, nello svolgimento del suo ragionamento,avrebbe fatto riferimento alle mansioni svolte dal D. F., alla declaratoria contrattuale della sua categoria di inquadramento (ASS), ma non a quella contrattuale della categoria inferiore (AS) alla quale la precedente declaratoria fa riferimento;

circostanza, questa, che concreterebbe sia la violazione dell'art. 2103 c.c., che l'insufficiente motivazione circa un fatto decisivo del giudizio.

Il motivo, pur valutato nella sua duplice articolazione, è infondato in quanto, diversamente da quanto esposto dalla società ricorrente, la Corte di merito ha correttamente ed esaustivamente motivato la propria decisione attraverso un incensurabile iter logico-giuridico.

Il Giudice di secondo grado, infatti, ha in primo luogo enucleato il differente contenuto professionale delle mansioni riconducibili alla categoria ASS rispetto a quelle della categoria AS (così testualmente riportato nella sentenza della Corte d'Appello di Milano: "La declaratoria di questa categoria prevede, infatti, rispetto alla inferiore categoria AS un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovrintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni"; successivamente, alla luce delle risultante probatorie emerse nel primo grado di giudizio, ha comparato, attraverso la loro descrizione analitica, le mansioni in concreto svolte dal D.F. fino all'agosto del 1999 (ovvero quelle di responsabile della contabilità analitica e responsabile della contabilità fornitori) con quelle svolte successivamente a tale data (ovvero quelle di controllo delle fatture con riferimento alle clausole contrattuali) ed è quindi giunto ad accertare la sussistenza della dequalificazione a cui è stato sottoposto il lavoratore.

Il procedimento logico-giuridico seguito dalla Corte d'Appello di Milano è pertanto corretto e conforme agli insegnamenti della Corte di legittimità, secondo cui, ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, deve essere valutata dal giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta (Cass. n. 13173/09).

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., comma 2, e motivazione omessa o insufficiente circa un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), fonda la propria censura sull'assunto che l'art. 2103 c.c., sia norma derogabile con il consenso delle parti al fine di soddisfare un rilevante interesse del lavoratore e che, nel caso di specie, tale consenso alla deroga ci sia stato.

Tale circostanza concreterebbe, secondo la ricorrente, sia la denunciata violazione di legge che il dedotto vizio di motivazione.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

Come è noto, infatti, l'art. 2103 c.c., che tutela la professionalità del prestatore di lavoro nonchè il diritto a prestare l'attività lavorativa per la quale si è stati assunti o si è successivamente svolta, vietandone l'adibizione a mansioni inferiori, è norma imperativa e quindi non derogabile nemmeno tra le parti, come sancisce l'ultimo comma di tale norma: "Ogni patto contrario è nullo".

Sul punto, pertanto, correttamente la Corte di merito ha osservato come fosse irrilevante che il D.F. avesse fatto valere la dequalificazione qualche mese dopo la sua assegnazione a nuove mansioni e che egli stesso avesse richiesto di essere assegnato a Milano all'ufficio commerciale Multiservizio-Fatturazione-Gestione.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. e dell'art. 432 c.p.c. e violazione dei principi generali in tema di illecito e di danno; in particolare degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 e 2087 c.c. vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la sentenza della Corte d'Appello, una volta accertato l'illegittimo demansionamento, non abbia provveduto a motivare in che cosa sussistesse il danno effettivamente patito dal D.F. ed abbia liquidato il risarcimento in carenza di deduzioni da parte dello stesso.

In particolare, si sostiene che la Corte milanese abbia erroneamente considerato che il risarcimento del danno non patrimoniale, così come richiesto dal D.F., rilevi di per sè.

L'assunto è infondato, in quanto le considerazioni svolte dalla Corte territoriale non conducono a tale conclusione, avendo la stessa, alla luce dell'istruttoria esperita, osservato come il lavoratore fosse stato assegnato all'uso dell'elaboratore elettronico senza la previa, necessaria istruzione e quindi con disagio dovuto all'evidente ed incolpevole imperizia e con conseguente pregiudizio per la dignità personale e per il prestigio professionale, tutelati dall'art. 35 Cost., comma 1. A tale proposito si evidenzia come questa Corte, abbia in più occasioni affermato che "in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., Cass. n. 8893/2010; Cass., n. 14729/2006).

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 58,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.


Cassazione SU Civili: foro competente per diffamazione via TV e internet

 

da http://www.filodiritto.com/

 

Le Sezioni Unite si sono espresse sul problema dell'individuazione del giudice del luogo ove è sorta l'obbligazione risarcitoria, competente ai sensi dell'articolo 20 codice procedura civile in relazione alle domande dirette a far valere la lesione dei diritti della personalità mediante l'uso di mezzi di comunicazione di massa, stabilendo che "nell'ordinamento (nel quale accanto alle norme di provenienza nazionale coesistono norme provenienti da fonti normative o negoziali internazionali) appare essere contenuto un principio generale che, in caso di squilibrio delle posizioni sostanziali delle parti, utilizza il foro del danneggiato o, comunque, della parte debole, come misura riequilibratrice e pertanto autorizza l'interprete, nel caso dubbio a preferire analoga soluzione".

In sostanza, secondo le sezioni unite, "con riferimento all'ipotesi oggetto del presente ricorso (lesione di diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva), ma sulla base di argomentazioni che rendono il principio estensibile alla competenza su tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, che la competenza in tali casi debba essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato".

Vediamo i passaggi fondamentali della parte motiva della sentenza:

- "nell'ambito delle lesioni dei diritti della persona, costituzionalmente garantiti, alla concezione del danno risarcibile come danno-evento, consistente nella lesione in sé del valore costituzionalmente garantito (in tale senso Corte Cost. n. 184/1986 sul danno alla salute) si è sostituita quella di danno-conseguenza nella quale il risarcimento ha ad oggetto il pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, conseguente alla lesione (in tal senso v. anche Corte Cost. n. 233/2003). Ne deriva che, a differenza da quanto ritenuto dall'orientamento più risalente, l'obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente";

- "rispetto alla televisione e a internet (così come alla messa in rete delle note di agenzie giornalistiche), media che diffondono le notizie e i giudizi "a raggiera" e, sostanzialmente, in modo contestuale, non può quindi operare la presunzione di priorità temporale della pubblicità della notizia che si verifica nel luogo di stampa, e si pone, come si è effettivamente posta prioritariamente nell'esperienza giurisprudenziale, l'esigenza di identificare un unico luogo certo nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo. Tale luogo è certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi "svolge la sua personalità" (articolo 2 Costituzione). Pur non potendosi escludere che, in relazione alla notorietà della persona, il pregiudizio possa verificarsi anche altrove è certo che il domicilio è il luogo principale nel quale gli effetti negativi, patrimoniali e non patrimoniali si verificano. Inoltre, nel caso di diversità del luogo del domicilio e di quello della residenza, il pregiudizio può verificarsi cumulativamente in entrambi i luoghi con la conseguenze facoltà dell'attore di adire sia il giudice del domicilio che quello, se diverso, della residenza".

 

 


 
 

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