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Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734
 

Servitù di passaggio ed usucapione

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE - Sentenza 10 marzo 2011, n. 5733
 

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09-05-2011

Servitù di passaggio ed usucapione

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE - Sentenza 10 marzo 2011, n. 5733

 

 


Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 9 maggio 1992 B.C., B.M., B.F. e B.L. evocavano in giudizio, dinanzi al Pretore di Bologna, B.F., e premesso di essere titolari a vario titolo dell'immobile censito al NCEU del Comune di Monterenzio foglio 9, nn. 181 e 188, confinante con l'immobile di proprietà del convenuto (foglio 9, n. 472), chiedevano venisse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore delle loro unità immobiliari della servitù di passaggio di persone e veicoli sul fondo di proprietà del convenuto, oltre alla condanna dello stesso a rimuovere, a sua cura e spese, ogni ostacolo all'esercizio della servitù e al mantenimento in idoneo stato di manutenzione del passaggio, con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari; chiedevano, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da loro subiti. Instauratosi il contraddicono, nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Bologna (già Pretore) adito, accoglieva parzialmente le domande attoree dichiarando acquisito per usucapione il solo passaggio a piedi sul fondo del convenuto, condannando gli attori alle spese processuali.

In virtù di rituale appello interposto da B.C., B. M., B.F. e B.L., con il quale lamentavano che il giudice di prime cure non avesse ritenuto provato anche l'intervenuta usucapione del possesso della servitù di passaggio con veicoli, oltre a dolersi della loro condanna alle spese di lite, proposto dall'appellato appello incidentale, affinchè venisse negata anche la servitù di passaggio pedonale, la Corte di Appello di Bologna respingeva l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale di parte appellata, negava anche l'acquisto di servitù di passaggio pedonale sul fondo di proprietà del B..

A sostegno dell'adottata sentenza, la Corte territoriale affermava che oltre ad avere fornito i numerosi testi esaminati dal Pretore versioni contrastanti circa l'intervenuto passaggio in vari periodi sul terreno di proprietà del convenuto, mancavano i requisiti per potere dichiarare l'intervenuta usucapione di servitù apparente, non avendo nessuno dei testi specificato lungo quale tracciato si svolgeva il transito pedonale e veicolare, segnatamente che lo stesso fosse visibile.

Aggiungeva, inoltre, che non essendosi potuta ricostruire una servitù apparente, portava ad escludere che i passaggi effettuati fossero sintomo significativo del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio, rigettato per inciso anche il gravame presentato dagli appellanti in ordine alle spese processuali.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna hanno proposto ricorso per cassazione i B., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito con controricorso il B.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, per avere palesemente errato in diritto nel non ritenere nella specie sussistere il requisito della apparenza; con il secondo motivo deducono il difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere omesso inopinatamente di prendere in considerazione la documentazione topografica e la copiosa documentazione fotografica allegata agli atti.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, in quanto entrambi attengono alla valutazione delle risultanze probatorie fatta dal giudice distrettuale. Premesso che parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, per genericità della doglianza, prospettando una carenza nell'indicazione delle circostanze e degli elementi che hanno avuto incidenza causale sull'errore dedotto, che non può trovare accoglimento in quanto la parte parrebbe mettere sullo stesso piano l'inammissibilità con la manifesta infondatezza, occorre osservare che le censure sono destituite di fondamento poichè esse non colgono la vera ratio decidendi della sentenza impugnata e, quindi, non possono provocarne l'annullamento.

La corte distrettuale non ha negato l'esistenza di un tracciato visibile indicativo della servitù, ma ha basato la sua motivazione soprattutto sul rilievo che il sentiero, formatosi gradualmente e, nel tempo, mutato il tracciato per le mutate esigenze del proprietario (realizzando delle aiuole ovvero un pergolato o con della ghiaia), ai fini del requisito dell'apparenza, non facesse desumere, senza incertezze o ambiguità, di essere stato predisposto al servizio del fondo dominante e ciò fosse esistente e visibile sin dall'inizio del ventennio, necessario al dedotto acquisto per usucapione.

La correttezza della impostazione giuridica accolta dalla Corte di merito è ineccepibile. Infatti, l'acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai sensi dell'art. 1061 c.c. presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il requisito dell'apparenza essere insorto più o meno di recente e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso ad usucapionem esercitato prima del suo venire in essere.

Nel caso di specie la Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto congruamente motivato e privo di vizi logici, ha analizzato le risultante probatorie, in particolare le prove testimoniali e la descrizione dei luoghi fornita dagli stessi nei dettagli (pagine 7 e 8 della sentenza), ed ha concluso per la inesistenza del requisito dell'apparenza. In altri termini, il giudice di appello ha escluso il requisito dell'apparenza, necessario, ai sensi dell'art. 1061 c.c., per l'acquisto della servitù affermando che le versioni contrastanti fornite dai testi escussi circa l'intervenuto passaggio in vari tempi sul terreno di proprietà del convenuto, mancavano dei requisiti per potere dichiarare l'intervenuta usucapione di servitù apparente, non avendo nessuno dei testi specificato lungo quale tracciato si svolgeva il transito pedonale e veicolare, nonchè, segnatamente, che lo stesso fosse visibile. Le richiamate affermazioni del giudice di appello sono sufficienti di per sè a sorreggere la decisione adottata.

Giova ricordare in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte "...il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù" (v. Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389; Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre 2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994). Non v'è dubbio, peraltro, che il giudizio circa la esistenza o meno di segni visibili sul fondo, di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù di passaggio, introduce inevitabilmente questioni di fatto, non rilevabili nel giudizio di legittimità, stante la corretta motivazione posta a corredo della decisione.

Le argomentazioni proposte dai ricorrenti non appaiono risolutive in quanto non indicano aspetti contraddittori della motivazione adottata dalla Corte territoriale (che offre una lettura delle risultanze probatorie esente da critiche), ma propongono ancora una volta una propria lettura del complessivo materiale probatorio, diversa rispetto a quella del giudice. Neppure può imputarsi al giudice di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio (nella specie il materiale fotografico) ritenuti non significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione la circostanza che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazione delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2005, n. 15096; Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2003, n. 996; Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2000, n. 3904).

Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.

Al rigetto consegue, come per legge, la condanna di parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

 


Cassazione Lavoro: non si spiano gli accessi ad internet del lavoratore
14-03-2010

da www.filodiritto.com


I programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad internet dei dipendenti sono necessariamente apparecchiature di controllo da assoggettare alle condizioni di cui all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Lo ha affermato la Cassazione, confermando sentenza di secondo grado (e di primo).

Nel caso di specie, risalente a fatti verificatisi nel 2002, una lavoratrice era stata licenziata a causa dell'utilizzo di internet non giustificato da esigenze d'ufficio, rilevato da un programma di controllo informatico denominato Super Scout. Tribunale e Corte d'appello avevano giudicato illegittimo il licenziamento in quanto i fatti contestati (accesso ad internet) erano stati rilevati e registrati dal suddetto programma in violazione dell'articolo 4 comma 2 dello Statuto dei lavoratori, con la conseguente inutilizzabilità dei dati acquisiti, ritenendo in ogni caso violate le regole di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari.

La Cassazione ha richiamato il proprio orientamento secondo cui "ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 legge n. 300 del 1970, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosiddetti controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell'accesso ad aule riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate (v. Cass. 3-4-2002 n. 4746). Il detto articolo 4, infatti, sancisce, al suo primo comma, il divieto di utilizzazione di mezzi di controllo a distanza sul presupposto - espressamente precisato nella Relazione ministeriale - che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione "umana", e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro.

Lo stesso articolo, tuttavia, al secondo comma, prevede che esigenze organizzative, produttive ovvero di sicurezza del lavoro possano richiedere l'eventuale installazione di impianti ed apparecchiature di controllo, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. In tal caso è prevista una garanzia procedurale a vari livelli, essendo la installazione condizionata all'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, ovvero, in difetto, all'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

In tal modo, come è stato evidenziato da Cass. 17-7-2007 n. 15892, "il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza di tutela del diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza e quello del datore di lavoro, o, se si vuole, della stessa collettività, relativamente alla organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro, individuando una precisa procedura esecutiva e gli stessi soggetti ad essa partecipi". Con la stessa sentenza, è stato però precisato che la "insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore", per cui "tale esigenza" "non consente di espungere dalla fattispecie astratta i casi dei c.d. controlli difensivi ossia di quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso". In tale ipotesi si tratta, infatti, comunque di un controllo c.d. "preterintenzionale" che rientra nella previsione del divieto "flessibile" di cui al secondo comma dell'art. 4 citato"".

In definitiva, la decisione della Corte d'appello non è censurabile in quanto "si è attenuta a tali principi e con motivazione congrua e priva di vizi logici ha affermato che "i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi Internet sono necessariamente apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa durante la prestazione, l'attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e di corretto adempimento (se non altro, nel nostro caso, sotto il profilo del rispetto delle direttive aziendali)". ... "ciò è evidente laddove nella lettera di licenziamento i fatti accertati mediante il programma Super Scout sono utilizzati per contestare alla lavoratrice la violazione dell'obbligo di diligenza sub specie di aver utilizzato tempo lavorativo per scopi personali (e non si motiva invece su una particolare pericolosità dell'attività di collegamento in rete rispetto all'esigenza di protezione del patrimonio aziendale".

 


 
 

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