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Cassazione Lavoro: no alla responsabilità automatica del committente per infortunio lavoratore

Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 30 gennaio 2012, n. 3563
 

Cassazione Civile: delega del creditore per l'estinzione del pagamento

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 13 gennaio 2012, n.390
 

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23-01-2012

Cassazione Civile: crediti derivanti dal rapporto di agenzia pignorabili nei limiti del quinto

Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 18 gennaio 2012, n.685

 

da www.filodiritto.it 

 

"In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004 ed 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti del quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.".

Lo ha stabilito la Cassazione, che ha rigettato il ricorso dei creditori e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Milano.


Cassazione Civile: affitto d'azienda e limiti all'opposizione di terzo nel processo esecutivo
09-09-2011

da www.filodiritto.it 

 

Rovesciando la sentenza del Tribunale di Ivrea, la Corte di Cassazione, pur ritenendo meramente esemplificativa l'indicazione contenuta nell'articolo 619 c.p.c. (proprietà o altro diritto reale) e riconoscendo il principio generale per il quale la legittimazione a proporre l'opposizione di terzi nel processo esecutivo va estesa anche ai titolari di taluni particolari diritti di credito sui beni oggetto dell'esecuzione, ha escluso la legittimazione attiva all'opposizione in capo all'affittuario di un'azienda che comprendeva i beni mobili oggetto della procedura espropriativa azionata per il recupero di crediti fiscali e previdenziali.

La decisione, fondata sul principio riconosciuto dalla giurisprudenza in materia, per il quale con riferimento ai diritti di credito il criterio della prevalenza si integra con quello del rapporto diretto con la cosa, esclude la prevalenza del contratto di affitto d'azienda, in quanto identico, per i presupposti e gli elementi essenziali, alla locazione, titolo non idoneo a legittimare il diritto del terzo.

Pertanto, considerato quanto sopra, la Corte riconosce quale unica tutela del beneficiario dei beni mobili quella derivante dal rapporto contrattuale sottostante, tutela azionabile unicamente nei confronti del dante causa con le azioni concesse per la limitazione, compressione o la soppressione delle possibilità del godimento del bene oggetto dell'obbligazione assunta dalla sua sola controparte contrattuale.


 


 
 

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