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DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza 14 aprile 2011, n. 8527
 

Cassazione Civile: nullità del contratto d'ufficio su domanda adempimento o risoluzione

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 28 novembre 2011, n. 25151
 

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11-01-2012

Cassazione Civile: no alla suddivisione della casa familiare in sede di divorzio

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 30 dicembre 2011, n.30199

 

da www.filodiritto.it 

 

In un giudizio di divorzio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo che assegnava alla moglie controricorrente la "casa familiare", rigettando altresì la domanda di suddivisione della medesima in due unità abitative.

In particolare, il marito ricorrente lamentava la violazione dell'articolo 6, comma 6 della legge divorzio n. 898/1970, sostenendo che la norma prevede l'assegnazione della casa coniugale, ovvero "quella di fatto abitata dalla famiglia in modo continuativo e non di una che la famiglia non abbia mai abitato o dove abbia soggiornato solo saltuariamente". Alla predetta contestazione la Corte seguiva l'orientamento dei giudici di merito, che riconoscevano, "con motivazione congrua e non illogica", che la casa assegnata "era per l'appunto quella coniugale, quando i coniugi convivevano, ed ha continuato ad essere abitata, sostanzialmente senza soluzione di continuità dalla controricorrente insieme con il figlio", che, pur abitando per motivi di studio presso altra località, tornava sempre a casa nel fine settimana.

Più interessante, l'altra questione sottoposta all'attenzione della Corte: la violazione della già citata disposizione, dell'articolo 42 della Costituzione e dell'articolo 832 del Codice Civile per la mancata divisione dell'immobile ed assegnazione di una parte al marito e di una alla moglie.

Anche questo motivo di ricorso è stato respinto dalla Suprema Corte che ha richiamato e confermato l'impugnata sentenza nella parte in cui "chiarisce che la suddivisione in due unità abitative, trasformando l'immobile, sconvolgerebbe l'ambiente domestico in cui il giovane figlio delle parti è vissuto, senza contare la conflittualità esistente tra i ricorrente e la moglie nonché la pessima influenza della vicinanza del padre, desumibile dal provvedimento di decadenza dalla potestà, tale da costituire una sicura e continua minaccia alla serenità e salubrità dell'ambiente di vita del figlio". Al riguardo, la Corte precisa altresì che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse del figlio (ex art. 155 quater Codice Civile).

Confermando le motivazioni e la sentenza dei Giudici di merito, la Corte ha rigettato il ricorso.


Cassazione Civile: mobbing in ospedale da parte del primario
02-03-2010


da www.filodiritto.com


La Cassazione è intervenuta ancora una volta in materia di mobbing, ma in questo caso in relazione ad un'azione per risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) promossa nel 1991 da un  medico chirurgo, aiuto anziano di ruolo presso la Divisione di Chirurgia Cardiotoracica pediatrica di un Ospedale civile, nei confronti di un proprio superiore diretto, per atti vessatori continuati, posti in essere dal luglio 1984 al febbraio 1990, che avevano impedito al professionista di svolgere attività clinica e di reparto e lo avevano costretto a ricorrere in sede gerarchica e dinanzi al Tar, con conseguente distruzione dell'immagine professionale e dell'avviamento della clientela.

La sentenza del Tribunale, favorevole al medico, era stata sostanzialmente ribaltata dalla Corte d'appello che aveva ridotto il risarcimento ad una somma di poco superiore a 3000 euro. La Cassazione ha cassato la pronuncia di secondo grado rinviando per la decisione alla Corte di Genova (in diversa composizione) che dovrà applicare il seguente articolato principio:

"in una fattispecie di rapporto gerarchico professionale, quale è quello che ricorre tra il primario di un reparto ospedaliero di chirurgia pediatrica e l'aiuto anziano già operante nel reparto, rapporto che integra un contatto sociale dove la posizione del professionista dequalificato è presidiata dai precetti costituzionali (come evidenzia il punto 4.3 in relazione al punto 4.5. del preambolo sistematico delle SU n. 26972/08
), costituisce fatto colposo che configura illecito civile continuato ed aggravato dal persistere della volontà punitiva e di atti diretti all'emarginazione del professionista, la condotta del primario che nell'esercizio formale dei poteri di controllo e di vigilanza del reparto, estrometta di fatto l'aiuto anziano da ogni attività proficua di collaborazione, impedendogli l'esercizio delle mansioni cui era addetto. Tale condotta altamente lesiva è soggettivamente imputabile al primario, come soggetto agente, ed esprime l'elemento soggettivo della colpa in senso lato, essendo intenzionalmente preordinata alla distruzione della dignità personale e dell'immagine professionale e delle stesse possibilità di lavoro in ambito professionale, con lesione immediata e diretta dei diritti inviolabili del lavoratore professionista (espressamente richiamati nel citato punto 4.5 delle SU citate, cui aggiungiamo, sistematicamente anche gli articoli 1, 3 secondo comma, 4 e 35 primo comma della Costituzione, dovendosi considerare, per il presidio di tutela il lavoratore professionista alla stessa stregua di qualsiasi altro lavoratore e senza discriminazioni). Il danno ingiusto, cagionato direttamente dal primario, con i provvedimenti impeditivi dell'esercizio della normale attività, implica un demansionamento continuato di fatto (malgrado le pronunce amministrative di reintegrazione) e si pone in relazione causale con il fattore determinante della condotta umana lesiva, posta in essere dal primario. Così stabilita ed accertata, in tutti i suoi elementi, soggettivi ed oggettivi, la fattispecie da sussumere sotto la norma primaria che regola il fatto illecito (art. 2043 c.c.) il giudice del rinvio dovrà procedere alla congrua liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali consequenziali, rispettando il principio del risarcimento integrale (punto 4.8 SU cit.), evitando di compiere duplicazioni (punto 4.9), e considerando, ai fini della liquidazione congrua, la gravità della offesa (rilevante nel caso di specie) e la serietà del pregiudizio (punto 3.11. della SU citata). Quanto al ristoro dei danni patrimoniali, dovrà essere considerato il regime professionale vigente all'epoca dei fatti, e comunque la perdita delle chances economiche e di clientela in relazione alla distruzione dell'immagine nella comunità scientifica e nel mercato libero delle prestazioni professionali per la perdita di affidabilità scientifica e curativa".

 


 
 

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