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Cassazione Civile: delega del creditore per l'estinzione del pagamento

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 13 gennaio 2012, n.390
 

Cassazione Civile: decreto ingiuntivo e fallimento della s.n.c., effetti nei confronti dei soci

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 24 marzo 2011, n.6734
 

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11-01-2012

Cassazione Civile: no alla suddivisione della casa familiare in sede di divorzio

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 30 dicembre 2011, n.30199

 

da www.filodiritto.it 

 

In un giudizio di divorzio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo che assegnava alla moglie controricorrente la "casa familiare", rigettando altresì la domanda di suddivisione della medesima in due unità abitative.

In particolare, il marito ricorrente lamentava la violazione dell'articolo 6, comma 6 della legge divorzio n. 898/1970, sostenendo che la norma prevede l'assegnazione della casa coniugale, ovvero "quella di fatto abitata dalla famiglia in modo continuativo e non di una che la famiglia non abbia mai abitato o dove abbia soggiornato solo saltuariamente". Alla predetta contestazione la Corte seguiva l'orientamento dei giudici di merito, che riconoscevano, "con motivazione congrua e non illogica", che la casa assegnata "era per l'appunto quella coniugale, quando i coniugi convivevano, ed ha continuato ad essere abitata, sostanzialmente senza soluzione di continuità dalla controricorrente insieme con il figlio", che, pur abitando per motivi di studio presso altra località, tornava sempre a casa nel fine settimana.

Più interessante, l'altra questione sottoposta all'attenzione della Corte: la violazione della già citata disposizione, dell'articolo 42 della Costituzione e dell'articolo 832 del Codice Civile per la mancata divisione dell'immobile ed assegnazione di una parte al marito e di una alla moglie.

Anche questo motivo di ricorso è stato respinto dalla Suprema Corte che ha richiamato e confermato l'impugnata sentenza nella parte in cui "chiarisce che la suddivisione in due unità abitative, trasformando l'immobile, sconvolgerebbe l'ambiente domestico in cui il giovane figlio delle parti è vissuto, senza contare la conflittualità esistente tra i ricorrente e la moglie nonché la pessima influenza della vicinanza del padre, desumibile dal provvedimento di decadenza dalla potestà, tale da costituire una sicura e continua minaccia alla serenità e salubrità dell'ambiente di vita del figlio". Al riguardo, la Corte precisa altresì che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse del figlio (ex art. 155 quater Codice Civile).

Confermando le motivazioni e la sentenza dei Giudici di merito, la Corte ha rigettato il ricorso.


Cassazione Civile: la coppia "aperta" non si separa con addebito
24-04-2011

da www.filodiritto.it

La Corte di Cassazione si è pronunciata confermando la sentenza di secondo grado che (a differenza dei giudici di primo grado) aveva ritenuto non applicabile l'istituto dell'addebito alla separazione coniugale tra coniugi che vivevano da tempo in una "situazione già stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis".

In generale, la Cassazione ha rilevato che "Le valutazioni e conclusioni espresse dalla Corte distrettuale appaiono, infatti, aderenti al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale nonché assistite da congrue e logiche argomentazioni in ordine a tutti gli aspetti che le parti hanno posto in discussione in questa sede. In particolare l'acquisizione e la valutazione, nel complesso dell'emerse risultanze istruttorie, dei dati posti dai giudici d'appello a fondamento del loro giudizio in punto di non addebitabilità della separazione personale a nessuno dei due coniugi, si rivela irreprensibile, alla luce anche del principio per cui l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniate. Il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata".

Ancora: "Le censure sollevate da entrambe le parti in ordine all'individuazione e valorizzazione di detti dati probatori, ancorate pure al raffronto con i richiamati passi di alcune deposizioni testimoniali, al confronto di queste con pregressi scritti, censure peraltro mute sui riflessi di contegni in ogni caso tali da ingenerare obiettivamente nell'altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento da parte del consorte e per lei anche affidate alla perizia di parte su asseriti, subiti danni esistenziali e sessuali, della quale si omette pure di circostanziare l'acquisizione nei gradi di merito, si sostanziano in infondati o per più profili inammissibili, generici rilievi, in parte nuovi o non autosufficienti, rilievi da cui conclusivamente non è dato desumere le denunciate illegittimità o illogicità o carenze motivazionali decisive e che essenzialmente appaiono volti ad un diverso apprezzamento dei medesimi dati, aderente alla tesi da ciascuno propugnata, come noto, non consentito in questa sede di legittimità. Mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, quale comprovato dalle richiamate, privilegiate, risultanze istruttorie, la Corte di merito ha ineccepibilmente e plausibilmente concluso che la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell'obbligo di reciproca fedeltà, pur se ricorrente, non costituiva circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, essendo sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra coniugi, quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, ed in particolare in un'emersa situazione già stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis".

 


 
 

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